Art. 3. Conferenza di coordinamento 1. Al fine di assicurare l'unitarieta' complessiva dell'azione amministrativa e l'integrazione tra attivita' d'indirizzo ed attivita' gestionale, e' istituita, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge di organizzazione, la «conferenza di coordinamento» quale strumento funzionale di raccordo tra organi di decisione politica e responsabili della gestione. 2. La conferenza di coordinamento e' presieduta dal presidente della giunta ed e' composta dagli assessori e dai direttori dei dipartimenti. Ad essa partecipa il segretario generale, il capo dell'ufficio di gabinetto del presidente ed il capo dell'ufficio rapporti istituzionali del vice presidente. 3. Il presidente della giunta regionale convoca la conferenza per definire gli obiettivi strategici da assegnare ai dipartimenti, per verificare i risultati raggiunti, per esaminare le scelte strategiche regionali ed ogni qualvolta lo ritenga necessario. 4. La funzione di segretario della conferenza di coordinamento e' esercitata da un funzionario designato dal segretario generale. 5. Al fine di coordinare l'attivita' ammnistrativo-gestionale complessiva delle strutture organizzative i direttori di dipartimento si costituiscono nella «conferenza interdipartimentale» e disciplinano il suo funzionamento. In tale sede vengono definite anche le modalita' per lo svolgimento di procedimenti complessi a livello interdipartimentale, soprattutto relativi alle valutazioni di impatto ambientale, ovvero, per quelle attivita' in cui la Regione si pone come sportello unico nei rapporti con i soggetti esteri, pubblici e privati.