Art. 3.
                     Conferenza di coordinamento
    1.  Al  fine  di assicurare l'unitarieta' complessiva dell'azione
amministrativa   e   l'integrazione   tra  attivita'  d'indirizzo  ed
attivita'  gestionale,  e' istituita, ai sensi dell'art. 10, comma 1,
della legge di organizzazione, la «conferenza di coordinamento» quale
strumento  funzionale  di raccordo tra organi di decisione politica e
responsabili della gestione.
    2.  La  conferenza  di coordinamento e' presieduta dal presidente
della  giunta  ed  e'  composta  dagli  assessori e dai direttori dei
dipartimenti.  Ad  essa  partecipa  il  segretario  generale, il capo
dell'ufficio  di  gabinetto  del  presidente  ed il capo dell'ufficio
rapporti istituzionali del vice presidente.
    3. Il presidente della giunta regionale convoca la conferenza per
definire  gli  obiettivi strategici da assegnare ai dipartimenti, per
verificare i risultati raggiunti, per esaminare le scelte strategiche
regionali ed ogni qualvolta lo ritenga necessario.
    4. La funzione di segretario della conferenza di coordinamento e'
esercitata da un funzionario designato dal segretario generale.
    5.  Al  fine  di  coordinare l'attivita' ammnistrativo-gestionale
complessiva delle strutture organizzative i direttori di dipartimento
si    costituiscono    nella   «conferenza   interdipartimentale»   e
disciplinano  il  suo  funzionamento.  In  tale sede vengono definite
anche  le  modalita'  per  lo svolgimento di procedimenti complessi a
livello interdipartimentale, soprattutto relativi alle valutazioni di
impatto ambientale, ovvero, per quelle attivita' in cui la Regione si
pone  come  sportello  unico  nei  rapporti  con  i  soggetti esteri,
pubblici e privati.