(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 41 dell'11 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettivita', nonche' di miglioramento degli stili di vita. 2. La Regione favorisce la pratica delle attivita' motorie sportivo-ricreative sotto il profilo della funzione sociale, dell'educazione e della formazione della persona, della prevenzione di malattie e disturbi fisici e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e del conseguente impulso all'economia. 3. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante: a) il coordinamento degli interventi per il benessere dei cittadini, per la diffusione della cultura della pratica delle attivita' fisico-motorie; b) l'equilibrata distribuzione e la congruita' degli impianti sportivi e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilita' di partecipare ad attivita' fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano; c) la promozione diretta e indiretta di iniziative sportive; d) il sostegno culturale, tecnico e finanziario allo svolgimento di attivita' sportive e alla realizzazione di impianti e servizi. 4. La Regione favorisce: a) la promozione e la diffusione delle attivita' ed iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti, anche mediante la predisposizione ed attuazione di progetti ed interventi specifici; b) la realizzazione delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi sportivi a favore della collettivita', tenendo conto della sostenibilita' ambientale dei medesimi e dello sviluppo socio-economico del territorio; c) la riqualificazione delle strutture sportive esistenti pubbliche e private, anche definendo standard strutturali e di gestione, distinguendo la pratica agonistica da quella non agonistica, per la quale vengono riservate attenzioni specifiche; d) l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attivita' sportive anche mediante l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico, nonche' dell'esercizio di pratiche sportive diversificate negli orari destinati all'educazione fisica; e) lo sviluppo qualitativo delle attivita' delle federazioni, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, delle societa' e circoli senza scopo di lucro, dei centri di aggregazione giovanile e degli oratori, cosi' come identificati dalla legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni a sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori), per l'organizzazione di attivita' sportive, amatoriali e dilettantistiche; f) l'incremento ed il funzionamento dei centri di avviamento allo sport, al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani; g) la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori sportivi, ai fini di un ottimale esercizio delle attivita' sportive ed una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti; h) la divulgazione della storia e dei valori dello sport e della coltura olimpica, in collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), anche mediante la redazione di pubblicazioni, l'organizzazione di manifestazioni culturali ed esposizioni divulgative promozionali in tema di sport e l'incentivazione alla diffusione dell'attivita' giovanile attraverso programmi televisivi regionali; i) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive significative o ad eventi sportivi di particolare rilevanza regionale, anche in collaborazione con altri Paesi dell'Unione europea (UE); j) gli scambi di esperienze e di collaborazione promossi dalle comunita' di lavoro dell'arco alpino, nonche' da Paesi dell'UE, anche organizzando stages per giovani ed operatori sportivi; k) il rispetto delle tradizioni e vocazioni territoriali locali in campo sportito; l) la diffusione dello strumento della sponsorizzazione, sostenendo eventi e manifestazioni sportive di minore notorieta', al fine di attrarre il contributo dell'imprenditoria in favore della scuola e delle societa' ed associazioni sportive; m) l'incentivazione di iniziative che promuovano nel con- tempo sia un alto grado di impegno sportivo-agonistico, sia metodi sperimentali di insegnamento didattico-educativo finalizzati allo sviluppo armonico e completo della personalita' dell'individuo. 5. Si intende per sport qualsiasi forma di attivita' fisica che, attraverso una partecipazione organizzata e non, persegua le finalita' della presente legge.