Art. 2.
Diritto allo sport
1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale delle attivita'
sportive, promuove lo sviluppo:
a) della pratica sportiva e delle attivita' motorie da parte di
tutti i cittadini, differenziate per le diverse categorie di utenti e
per le diverse fasce d'eta' ed adeguate alle esigenze di ciascuno;
b) delle attivita' sportive quale strumento di prevenzione,
cura, riabilitazione e benessere psicofisico di tutti i cittadini,
sostenendo in particolare iniziative con carattere motorio sportivo,
rivolte a persone con difficolta' psicofisiche, organizzate da
soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che perseguano
l'educazione e l'assistenza di portatori di handicap;
c) delle attivita' motorio-sportive da parte delle fasce
deboli, utili al superamento del disagio e del disadattamento, in
particolare giovanile;
d) della carta dei diritti del bambino nello sport e i suoi
contenuti etico-sportivi.