Art. 2. Diritto allo sport 1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale delle attivita' sportive, promuove lo sviluppo: a) della pratica sportiva e delle attivita' motorie da parte di tutti i cittadini, differenziate per le diverse categorie di utenti e per le diverse fasce d'eta' ed adeguate alle esigenze di ciascuno; b) delle attivita' sportive quale strumento di prevenzione, cura, riabilitazione e benessere psicofisico di tutti i cittadini, sostenendo in particolare iniziative con carattere motorio sportivo, rivolte a persone con difficolta' psicofisiche, organizzate da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che perseguano l'educazione e l'assistenza di portatori di handicap; c) delle attivita' motorio-sportive da parte delle fasce deboli, utili al superamento del disagio e del disadattamento, in particolare giovanile; d) della carta dei diritti del bambino nello sport e i suoi contenuti etico-sportivi.