Art. 3. Soggetti coinvolti 1. La Regione persegue le finalita' e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 direttamente, attraverso le proprie strutture regionali, o indirettamente, con la collaborazione di enti locali, del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle societa' ed associazioni sportive senza scopo di lucro, di altri soggetti promotori di eventi particolari, delle facolta' di scienze motorie e delle istituzioni scolastiche. 2. Per il miglior perseguimento degli obiettivi e delle finalita' di cui alla presente legge, l'assessore regionale allo sport promuove ed organizza periodicamente l'assemblea generale dello sport.