Art. 3.
                         Soggetti coinvolti
    1.  La  Regione persegue le finalita' e gli obiettivi di cui agli
articoli   1  e  2  direttamente,  attraverso  le  proprie  strutture
regionali,  o  indirettamente,  con la collaborazione di enti locali,
del  CONI,  delle  federazioni  sportive,  degli  enti  di promozione
sportiva,  delle  societa'  ed  associazioni  sportive senza scopo di
lucro,  di  altri  soggetti  promotori  di  eventi particolari, delle
facolta' di scienze motorie e delle istituzioni scolastiche.
    2. Per il miglior perseguimento degli obiettivi e delle finalita'
di cui alla presente legge, l'assessore regionale allo sport promuove
ed organizza periodicamente l'assemblea generale dello sport.