Art. 3.
Soggetti coinvolti
1. La Regione persegue le finalita' e gli obiettivi di cui agli
articoli 1 e 2 direttamente, attraverso le proprie strutture
regionali, o indirettamente, con la collaborazione di enti locali,
del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione
sportiva, delle societa' ed associazioni sportive senza scopo di
lucro, di altri soggetti promotori di eventi particolari, delle
facolta' di scienze motorie e delle istituzioni scolastiche.
2. Per il miglior perseguimento degli obiettivi e delle finalita'
di cui alla presente legge, l'assessore regionale allo sport promuove
ed organizza periodicamente l'assemblea generale dello sport.