Art. 4. Programmazione ed interventi regionali 1. La giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR), di cui all'Art. 3 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione), acquisito il parere della competente commissione consiliare, determina gli interventi regionali in materia di attivita' sportive, in particolare individuando: a) le attivita' inerenti alla formazione, qualificazione, specializzazione ed aggiornamento degli operatori dello sport e delle professionalita' sportive riconosciute; b) le priorita' settoriali e territoriali di intervento per la promozione e valorizzazione della pratica dello sport e delle attivita' ricreative ad essa collegate, comprese quelle praticabili nella scuola, in particolare nelle scuole dell'obbligo; e) le forme di sostegno del volontariato sportivo, dei circoli, dei centri di aggregazione giovanile, delle societa' senza scopo di lucro e delle associazioni del tempo libero, promotori di attivita' sportive; d) le modalita' d'intervento in relazione alle strutture sportive, alle aree sciabili, ai rifugi-bivacchi, ai sentieri ed alle altre opere connesse allo sport; e) le iniziative riguardanti il potenziamento delle attrezzature e delle attivita' delle squadre di soccorso alpino e l'organizzazione del servizi valanghe nel territorio regionale. 2. La giunta regionale, sentite le province unitamente alla conferenza regionale delle autonomie, definisce, mediante la predisposizione di specifico piano-programma, approvato dal consiglio regionale, le aree di intervento, gli obiettivi qualitativi e quantitativi nel settore dell'impiantistica e delle attrezzature sportive, le priorita' settoriali e territoriali d'intervento per la promozione e valorizzazione della pratica dello sport, per la sicurezza nelle attivita' sportive e del tempo libero e per la diffusione delle iniziative di supporto alla tutela sanitaria e motoria degli utenti. La giunta regionale individua le risorse finanziarie destinate a ciascuna area di intervento regionale. 3. In relazione a ciascuna tipologia di intervento e tenuto conto delle finalita' di cui all'Art. 1, la giunta regionale determina altresi' i criteri per l'assegnazione e la revoca di contributi, le spese ammissibili al finanziamento regionale e gli eventuali oneri posti a carico del richiedente, nonche' le attivita' e le procedure per le verifiche ed i controlli sugli interventi finanziati. 4. I criteri di assegnazione dei contributi riferiti al settore dell'impiantistica sono deterntinati tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: a) omogeneita' territoriale distributiva degli impianti; b) razionale distribuzione per tipologia di impianti; c) efficace gestione orientata anche al pieno utilizzo delle strutture; d) efficienza qualitativa nella manutenzione e gestione degli impianti; e) rispetto delle norme di sicurezza; f) eliminazione di barriere architettoniche; g) risparmio energetico. 5. Il dirigente regionale competente, sulla base dei criteri approvati dalla giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4, definisce con proprio atto le modalita' ed i termini per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento, le modalita' di erogazione dei finanziamenti, nonche' le scadenze per gli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione degli interventi. Il dirigente regionale provvede con decreto ad erogare i finanziamenti.