Art. 4.
               Programmazione ed interventi regionali
    1.  La  giunta  regionale, sulla base delle indicazioni contenute
nel   documento  di  programmazione  economico-finanziaria  regionale
(DPEFR), di cui all'Art. 3 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
(Norme  sulle  procedure  della  programmazione, sul bilancio e sulla
contabilita'  della  Regione),  acquisito  il parere della competente
commissione consiliare, determina gli interventi regionali in materia
di attivita' sportive, in particolare individuando:
      a) le   attivita'  inerenti  alla  formazione,  qualificazione,
specializzazione ed aggiornamento degli operatori dello sport e delle
professionalita' sportive riconosciute;
      b) le  priorita' settoriali e territoriali di intervento per la
promozione  e  valorizzazione  della  pratica  dello  sport  e  delle
attivita'  ricreative  ad essa collegate, comprese quelle praticabili
nella scuola, in particolare nelle scuole dell'obbligo;
      e) le forme di sostegno del volontariato sportivo, dei circoli,
dei  centri  di aggregazione giovanile, delle societa' senza scopo di
lucro  e  delle associazioni del tempo libero, promotori di attivita'
sportive;
      d) le   modalita'  d'intervento  in  relazione  alle  strutture
sportive, alle aree sciabili, ai rifugi-bivacchi, ai sentieri ed alle
altre opere connesse allo sport;
      e) le    iniziative    riguardanti   il   potenziamento   delle
attrezzature  e  delle  attivita'  delle squadre di soccorso alpino e
l'organizzazione del servizi valanghe nel territorio regionale.
    2.  La  giunta  regionale,  sentite  le  province unitamente alla
conferenza   regionale   delle   autonomie,  definisce,  mediante  la
predisposizione di specifico piano-programma, approvato dal consiglio
regionale,  le  aree  di  intervento,  gli  obiettivi  qualitativi  e
quantitativi  nel  settore  dell'impiantistica  e  delle attrezzature
sportive,  le priorita' settoriali e territoriali d'intervento per la
promozione  e  valorizzazione  della  pratica  dello  sport,  per  la
sicurezza  nelle  attivita'  sportive  e  del  tempo  libero e per la
diffusione  delle  iniziative  di  supporto  alla  tutela sanitaria e
motoria  degli  utenti.  La  giunta  regionale  individua  le risorse
finanziarie destinate a ciascuna area di intervento regionale.
    3. In relazione a ciascuna tipologia di intervento e tenuto conto
delle  finalita'  di  cui  all'Art.  1, la giunta regionale determina
altresi'  i  criteri per l'assegnazione e la revoca di contributi, le
spese  ammissibili  al  finanziamento regionale e gli eventuali oneri
posti  a  carico del richiedente, nonche' le attivita' e le procedure
per le verifiche ed i controlli sugli interventi finanziati.
    4.  I  criteri di assegnazione dei contributi riferiti al settore
dell'impiantistica  sono  deterntinati  tenendo  conto  dei  seguenti
elementi di valutazione:
      a) omogeneita' territoriale distributiva degli impianti;
      b) razionale distribuzione per tipologia di impianti;
      c) efficace  gestione  orientata  anche al pieno utilizzo delle
strutture;
      d) efficienza  qualitativa  nella manutenzione e gestione degli
impianti;
      e) rispetto delle norme di sicurezza;
      f) eliminazione di barriere architettoniche;
      g) risparmio energetico.
    5.  Il  dirigente  regionale  competente,  sulla base dei criteri
approvati  dalla giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4, definisce
con  proprio  atto le modalita' ed i termini per la presentazione dei
progetti  e  delle relative domande di finanziamento, le modalita' di
erogazione dei finanziamenti, nonche' le scadenze per gli adempimenti
amministrativi  connessi  alla  realizzazione  degli  interventi.  Il
dirigente regionale provvede con decreto ad erogare i finanziamenti.