Art. 4.
Programmazione ed interventi regionali
1. La giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute
nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale
(DPEFR), di cui all'Art. 3 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla
contabilita' della Regione), acquisito il parere della competente
commissione consiliare, determina gli interventi regionali in materia
di attivita' sportive, in particolare individuando:
a) le attivita' inerenti alla formazione, qualificazione,
specializzazione ed aggiornamento degli operatori dello sport e delle
professionalita' sportive riconosciute;
b) le priorita' settoriali e territoriali di intervento per la
promozione e valorizzazione della pratica dello sport e delle
attivita' ricreative ad essa collegate, comprese quelle praticabili
nella scuola, in particolare nelle scuole dell'obbligo;
e) le forme di sostegno del volontariato sportivo, dei circoli,
dei centri di aggregazione giovanile, delle societa' senza scopo di
lucro e delle associazioni del tempo libero, promotori di attivita'
sportive;
d) le modalita' d'intervento in relazione alle strutture
sportive, alle aree sciabili, ai rifugi-bivacchi, ai sentieri ed alle
altre opere connesse allo sport;
e) le iniziative riguardanti il potenziamento delle
attrezzature e delle attivita' delle squadre di soccorso alpino e
l'organizzazione del servizi valanghe nel territorio regionale.
2. La giunta regionale, sentite le province unitamente alla
conferenza regionale delle autonomie, definisce, mediante la
predisposizione di specifico piano-programma, approvato dal consiglio
regionale, le aree di intervento, gli obiettivi qualitativi e
quantitativi nel settore dell'impiantistica e delle attrezzature
sportive, le priorita' settoriali e territoriali d'intervento per la
promozione e valorizzazione della pratica dello sport, per la
sicurezza nelle attivita' sportive e del tempo libero e per la
diffusione delle iniziative di supporto alla tutela sanitaria e
motoria degli utenti. La giunta regionale individua le risorse
finanziarie destinate a ciascuna area di intervento regionale.
3. In relazione a ciascuna tipologia di intervento e tenuto conto
delle finalita' di cui all'Art. 1, la giunta regionale determina
altresi' i criteri per l'assegnazione e la revoca di contributi, le
spese ammissibili al finanziamento regionale e gli eventuali oneri
posti a carico del richiedente, nonche' le attivita' e le procedure
per le verifiche ed i controlli sugli interventi finanziati.
4. I criteri di assegnazione dei contributi riferiti al settore
dell'impiantistica sono deterntinati tenendo conto dei seguenti
elementi di valutazione:
a) omogeneita' territoriale distributiva degli impianti;
b) razionale distribuzione per tipologia di impianti;
c) efficace gestione orientata anche al pieno utilizzo delle
strutture;
d) efficienza qualitativa nella manutenzione e gestione degli
impianti;
e) rispetto delle norme di sicurezza;
f) eliminazione di barriere architettoniche;
g) risparmio energetico.
5. Il dirigente regionale competente, sulla base dei criteri
approvati dalla giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4, definisce
con proprio atto le modalita' ed i termini per la presentazione dei
progetti e delle relative domande di finanziamento, le modalita' di
erogazione dei finanziamenti, nonche' le scadenze per gli adempimenti
amministrativi connessi alla realizzazione degli interventi. Il
dirigente regionale provvede con decreto ad erogare i finanziamenti.