Art. 5. Forum istituzionale dello sport 1. E' istituito il Forum istituzionale dello sport per il perseguimento degli obiettivi di politica sportiva di cui all'Art. 1, commi 1, 2 e 3. 2. Il Forum e' presieduto dall'assessore regionale competente ed e' composto dagli assessori provinciali competenti in materia di sport. 3. Le modalita' di funzionamento del Forum sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.