Art. 6. Consulta regionale dello sport e comitato di esperti 1. E' istituita la consulta regionale dello sport quale organismo con funzioni propositive e consultive di cui la giunta regionale si avvale per le finalita' di cui all'Art. 1, comma 4. 2. La consulta e' presieduta dall'assessore regionale competente in materia di sport o suo delegato, e' composta da un rappresentante indicato dal CONI e da tre rappresentanti per ciascuna delle aree di intervento definite nel piano-programma di cui all'Art. 4, comma 2 e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale viene costituita. 3. La consulta si avvale di un comitato di esperti. 4. La composizione e le modalita' di funzionamento della consulta, nonche' le modalita' organizzative relative al comitato di esperti sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.