Art. 6.
Consulta regionale dello sport e comitato di esperti
1. E' istituita la consulta regionale dello sport quale organismo
con funzioni propositive e consultive di cui la giunta regionale si
avvale per le finalita' di cui all'Art. 1, comma 4.
2. La consulta e' presieduta dall'assessore regionale competente
in materia di sport o suo delegato, e' composta da un rappresentante
indicato dal CONI e da tre rappresentanti per ciascuna delle aree di
intervento definite nel piano-programma di cui all'Art. 4, comma 2 e
rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della
quale viene costituita.
3. La consulta si avvale di un comitato di esperti.
4. La composizione e le modalita' di funzionamento della
consulta, nonche' le modalita' organizzative relative al comitato di
esperti sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.