Art. 7.
Osservatorio delle attivita' sportive
1. E' istituito nell'ambito della direzione generale regionale
competente, con le modalita' di cui all'Art. 11 della legge regionale
23 luglio 1996, n. 16 (ordinamento della struttura organizzativa e
della dirigenza della giunta regionale), l'osservatorio delle
attivita' sportive in Lombardia.
2. L'osservatorio, anche in collaborazione con gli enti locali,
il CONI, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva,
gli oratori ed altri enti pubblici e privati in grado di fornire
adeguate informazioni, raccoglie, aggiorna ed analizza dati e
conoscenze sullo sport per operare un efficace monitoraggio di
impianti, attrezzature, attivita' ed utenza, per predisporre e curare
l'aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel
settore.