Art. 2. Sessioni di esame 1. Il presidente della commissione stabilisce le sessioni di esame, garantendone almeno tre all'anno. 2. Ogni sessione e' articolata in una prova scritta collettiva ed in un colloquio orale con prova pratica di riconoscimento delle specie animali selvatiche e dell'uso delle armi. 3. Per la validita' della prova scritta e' sufficiente la presenza del presidente e del segretario della commissione. 4. Per la validita' dei colloqui individuali devono essere presenti tutti i componenti della commissione o i loro supplenti.