Art. 2.
                          Sessioni di esame
    1.  Il  presidente  della  commissione  stabilisce le sessioni di
esame, garantendone almeno tre all'anno.
    2. Ogni sessione e' articolata in una prova scritta collettiva ed
in  un  colloquio  orale  con  prova  pratica di riconoscimento delle
specie animali selvatiche e dell'uso delle armi.
    3.  Per  la  validita'  della  prova  scritta  e'  sufficiente la
presenza del presidente e del segretario della commissione.
    4.  Per  la  validita'  dei  colloqui  individuali  devono essere
presenti tutti i componenti della commissione o i loro supplenti.