Art. 2. Definizione e servizi 1. Le attivita' di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialita' e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come «B&B». 2. Il servizio alloggio deve comprendere i seguenti elementi minimi: a) la superficie delle camere adibite alla ricezione non puo' essere inferiore a mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia; b) fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno due volte la settimana e al cambio del cliente; c) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno; d) la pulizia quotidiana dei locali; e) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. 3. Il servizio di prima colazione e' assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi. 4. La permanenza degli ospiti non puo' protrarsi oltre i sessanta giorni consecutivi.