Art. 2.
                        Definizione e servizi
    1.  Le  attivita'  di accoglienza ricettiva esercitate da privati
che,   in   via   occasionale   o   saltuario,   senza  carattere  di
imprenditorialita'   e  avvalendosi  della  organizzazione  familiare
utilizzano  parte  della  propria  abitazione  fino  ad un massimo di
quattro  camere  e  otto  posti letto, fornendo ai turisti alloggio e
prima colazione sono classificate come «B&B».
    2.  Il  servizio  alloggio  deve  comprendere i seguenti elementi
minimi:
      a) la  superficie  delle camere adibite alla ricezione non puo'
essere inferiore a mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia;
      b) fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno
due volte la settimana e al cambio del cliente;
      c) un  servizio  bagno  autonomo  rispetto  alle esigenze della
famiglia,  con  un  rapporto  non inferiore a quattro posti letto per
ogni bagno;
      d) la pulizia quotidiana dei locali;
      e) la  fornitura  di  energia elettrica, acqua calda e fredda e
riscaldamento.
    3.  Il  servizio di prima colazione e' assicurato prevalentemente
con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi.
    4. La permanenza degli ospiti non puo' protrarsi oltre i sessanta
giorni consecutivi.