Art. 3.
                  Disposizioni urbanistico-edilizie
    1.  L'esercizio  dell'attivita'  di B&B non costituisce cambio di
destinazione d'uso dell'immobile.
    2.   I  locali  destinati  all'esercizio  dell'attivita'  di  cui
all'Art.   2  devono  possedere  le  caratteristiche  strutturali  ed
igenico-sanitarie  previste  dallo strumento urbanistico-edilizio del
comune per i locali di civile abitazione.