Art. 3. Disposizioni urbanistico-edilizie 1. L'esercizio dell'attivita' di B&B non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile. 2. I locali destinati all'esercizio dell'attivita' di cui all'Art. 2 devono possedere le caratteristiche strutturali ed igenico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico-edilizio del comune per i locali di civile abitazione.