Art. 4.
       Adempimenti amministrativi idoneita' - inizio attivita'
    1. I privati che intendano esercitare l'attivita' di cui all'Art.
2  devono presentare richieste di autorizzazione al comune ed all'APT
ai  sensi  dell'Art.  9  della  legge  29 marzo  2001,  n. 135. Detta
richiesta deve contenere:
      a) le   generalita'  complete  del  titolare  dell'attivita'  e
l'ubicazione  esatta  dell'immobile  in  cui  si  intende svolgere la
stessa attivita';
      b) l'indicazione    del   diritto   esercitato   dall'esercente
sull'immobile (proprietario, locatario, usufruttuario, ecc.);
      c) il   periodo   di   svolgimento   dell'attivita'   nell'arco
dell'anno;
      d) le   tariffe  minime  e  quelle  massime  che  si  intendono
praticare;
      e) la  planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui
sono   destinati   i  vari  locali  evidenziando  le  parti  messe  a
disposizione degli ospiti;
      f) il titolo di possesso dell'immobile;
      g) il  numero  delle  camere,  dei  posti  letto  e dei servizi
igienici;
      h) l'eventuale atto di approvazione dell'assemblea condominiale
nel  caso  di  immobile  facente  parte  di edificio composto da piu'
appartamenti;
      i) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del
titolare  e degli eventuali rappresentanti previsti dagli articoli 11
e  12 T.U.P.S., approvato con regio decreto-legge del 18 giugno 1931,
n. 773.
    2. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
      a) planimetria  dell'unita'  immobiliare, con indicazione della
superficie  utile  e  dei  vani  e servizi, delle aree di pertinenza,
evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
      b) atto   in   copia   conforme  all'originale  comprovante  la
disponibilita' dell'immobile (compravendita, locazione o altro);
      c) atto  di assenso a firma di proprietari o comproprietari nel
caso di istanza presentata da altri.
    3.  Il  comune,  entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un
sopralluogo   per   la   verifica   dell'idoneita'   della  struttura
all'esercizio  dell'attivita',  il  cui  esito  sara' comunicato alla
Regione  -  Assessorato  al turismo -, alla provincia e all'APT oltre
che all'interessato.
    4. Non e' consentito adottare la stessa denominazione all'interno
del territorio comunale.
    5.  Presso  i comuni e' istituito l'albo degli operatori del «Bed
and Breakfast».
    6.  L'esercizio dell'attivita' di B&B non necessita di iscrizione
alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio.
    7.  L'esercizio  dell'attivita'  di B&B non comporta l'obbligo di
aprire  la  partita iva, secondo quanto stabilito dal Ministero delle
finanze nella risoluzione ministeriale n. 180 del 14 dicembre 1998.
    8.  Chi esercita l'attivita' ricettiva di cui alla presente legge
e'  tenuto,  altresi',  a  comunicare,  su apposito modello ISTAT, al
comune  e  all'APT almeno semestralmente il movimento degli ospiti ai
fini  della  rilevazione  statistica ed entro il 30 settembre di ogni
anno,  per  il  periodo di apertura dell'attivita', i prezzi minimi e
massimi  con  validita'  dal  1° gennaio  dell'anno successivo. Copia
delle   tariffe  deve  essere  esposta  all'interno  della  struttura
ricettiva.  La  mancata  comunicazione delle tariffe entro il termine
indicato comporta l'automatica conferma di quelle in vigore.
    9.  Il comune e l'APT in conformita' alle comunicazioni di cui ai
precedenti  comma  redigono  annualmente,  ai  fini dell'informazione
turistica,  l'elenco  delle  attivita' ricettive B&B, comprensivo dei
prezzi  praticati,  dandone  comunicazione  alla  Regione  ed all'APT
regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
    10. Nessuna attivita' di Bed and Breakfast puo' essere esercitata
da titolare non iscritto nell'elenco previsto dal comma precedente.
    11.  Il gestore fornisce all'autorita' di pubblica sicurezza ogni
comunicazione relativa alle presenze, secondo la normativa vigente.
    12.  L'esercente  non  puo'  gestire altra attivita' di B&B ed e'
tenuto  a  comunicare  al  comune  ed  all'APT l'eventuale cessazione
dell'attivita'  ai  fini  della  cancellazione  dall'elenco di cui al
comma 9.