(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del
                          12 febbraio 2003)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto  l'Art.  125  della  Costituzione,  cosi'  come  modificato
dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
    Vista  la  legge  regionale  1 dicembre 1998, n. 88 «Attribuzione
agli  enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative
e   dei   compiti   in   materia   di  urbanistica  e  pianificazione
territoriale,   protezione   della  natura  e  dell'ambiente,  tutela
dell'ambiente  dagli  inquinamenti  e  gestione  dei rifiuti, risorse
idriche  e  difesa  del  suolo,  energia e risorse geotermiche, opere
pubbliche,  viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modifiche;
    Visto  in  particolare  il  comma  4  dell'Art. 22 della suddetta
legge,  cosi'  come modificato dalla legge regionale 16 gennaio 2001,
n.   1   «Modifiche  alla  legge  regionale  6 febbraio  1998,  n.  9
concernente  l'attuazione  del  decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143  e  alle  leggi regionali 3 novembre 1998, n. 77, 26 novembre, n.
85,  1° dicembre  1998,  n. 87, 1° dicembre 1998, n. 88 e 11 dicembre
1998, n. 91 concernenti l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112  in  materia  di  conferimento  di  funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  Regioni ed agli enti Locali», che
demanda  ad apposito regolamento la determinazione delle modalita' di
esercizio  delle  funzioni tecniche, amministrative e di controllo di
competenza della Regione in materia di viabilita';
    Vista   la   deliberazione  della  giunta  regionale  n.  50  del
27 gennaio  2003  concernente  «Regolamento regionale per l'esercizio
delle  funzioni  di competenza regionale in materia di viabilita', ai
sensi  dell'Art.  22, comma 4 della legge regionale 1° dicembre 1998,
n.  88», acquisiti i pareri del Comitato tecnico della programmazione
di  cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n.
26,  nonche'  dei  dipartimenti  di  cui  all'Art. 41, comma 3, della
medesima legge regionale n. 26;
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

    1.  Il  presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio
delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla
Regione,  ed elencate dall'articolo 22, comma 1 della legge regionale
1° dicembre  1998, n. 88, (Attribuzione agli enti locali e disciplina
generale  delle  funzioni  amministrative e dei compiti in materia di
urbanistica  e pianificazione territoriale, protezione della natura e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei
rifiuti,  risorse  idriche  e  difesa  del  suolo,  energia e risorse
geotermiche,  opere pubbliche, viabilita' e trasporti, conferite alla
Regione  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e successive
modifiche.
    2.  Il  presente  regolamento  non  si applica agli interventi di
manutenzione   straordinaria   che  non  comportano  variazioni  alla
geometria planoaltimetrica della carreggiata.