(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 12 febbraio 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 125 della Costituzione, cosi' come modificato dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 «Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modifiche; Visto in particolare il comma 4 dell'Art. 22 della suddetta legge, cosi' come modificato dalla legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1 «Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 concernente l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e alle leggi regionali 3 novembre 1998, n. 77, 26 novembre, n. 85, 1° dicembre 1998, n. 87, 1° dicembre 1998, n. 88 e 11 dicembre 1998, n. 91 concernenti l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti Locali», che demanda ad apposito regolamento la determinazione delle modalita' di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione in materia di viabilita'; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 50 del 27 gennaio 2003 concernente «Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilita', ai sensi dell'Art. 22, comma 4 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88», acquisiti i pareri del Comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione, ed elencate dall'articolo 22, comma 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88, (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti, conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e successive modifiche. 2. Il presente regolamento non si applica agli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano variazioni alla geometria planoaltimetrica della carreggiata.