Art. 5. Acque non adatte 1. Ai fini dell'applicazione dell'Art. 13, comma 3, lettera c), della legge, per acque da pesca non adatte alla pescicoltura si intendono: a) i torrenti situati ad un'altitudine superiore ai 2000 metri sopra il livello del mare; b) i laghetti di estensione inferiore a 2000 metri quadrati; c) le acque normalmente non raggiungibili a piedi; d) le acque dichiarate tali dall'ufficio per motivi di carattere ecologico-gestionale sentito il titolare del diritto di pesca.