Art. 5.
                          Acque non adatte
    1.  Ai  fini dell'applicazione dell'Art. 13, comma 3, lettera c),
della  legge,  per  acque  da  pesca  non adatte alla pescicoltura si
intendono:
      a) i  torrenti situati ad un'altitudine superiore ai 2000 metri
sopra il livello del mare;
      b) i laghetti di estensione inferiore a 2000 metri quadrati;
      c) le acque normalmente non raggiungibili a piedi;
      d) le   acque   dichiarate  tali  dall'ufficio  per  motivi  di
carattere  ecologico-gestionale  sentito  il  titolare del diritto di
pesca.