(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 17 aprile 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La materia della protezione civile per il prioritario interesse pubblico che intende tutelare, per il radicamento territoriale delle strutture d'intervento, per il tecnicismo differenziato delle attivita' in relazione ai rischi, per l'utilizzo imponente di persone e mezzi su singoli eventi, per l'ottimizzazione delle risorse disponibili, per l'interdisciplinarieta' degli interventi, assume una collocazione prioritaria ed essenziale nelle politiche dell'amministrazione regionale. 2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) all'indirizzo, alla gestione e al controllo del sistema regionale di protezione civile da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono, al fine: a) di ottimizzare la qualita' preventiva e d'intervento migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica; b) di ridurre la perdita di vite umane e contenere il numero di feriti; c) di garantire la sicurezza dei cittadini; d) di contenere i danni ambientali derivanti eventi naturali ed antropici; e) di sviluppare una cultura di protezione civile; f) di incentivare le attivita' di prevenzione; g) di favorire le relazioni intersettoriali delle componenti; h) di valorizzare e sostenere il volontariato; i) di armonizzare la pianificazione e programmazione territoriale regionale, interregionale e transfrontaliera; l) di armonizzare le politiche di protezione civile, regionale con le disposizioni generali comunitane; m) di sviluppare forme costanti di comunicazione finalizzate all'informazione della comunita' regionale.