Art. 2.
                       Tipologia degli eventi
    1.  Si  definiscono eventi calamitosi quei particolari eventi che
interagiscono   negativamente   con   la  realta'  socio-economica  e
territoriale.
    2.  Ai  fini  dell'attivita'  di  protezione civile regionale gli
eventi si distinguono in:
      a) eventi  naturali  o  connessi  con l'attivita' dell'uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli
enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
      b) eventi  naturali  o  connessi con l'attivita'. dell'uomo che
per  loro  natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di
piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
      c) calamita'  naturali,  catastrofi  o  altri  eventi  che, per
intensita'  ed  estensione,  debbono  essere fronteggiati con mezzi e
poteri straordinari.