Art. 2. Tipologia degli eventi 1. Si definiscono eventi calamitosi quei particolari eventi che interagiscono negativamente con la realta' socio-economica e territoriale. 2. Ai fini dell'attivita' di protezione civile regionale gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attivita'. dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.