Art. 29.
                      Sostituzione dell'Art. 49
    1.  L'Art.  49 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  49  (Segretari dei comuni e delle comunita' montane). - 1.
Ai  segretari  dei  comuni e delle comunita' montane si applicano, in
quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla
legge regionale n. 46/1998 e al regolamento regionale 17 agosto 1999,
n.  4 (Ordinamento dei segretari dei comuni e delle comunita' montane
della Valle d'Aosta).».