Art. 29. Sostituzione dell'Art. 49 1. L'Art. 49 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 49 (Segretari dei comuni e delle comunita' montane). - 1. Ai segretari dei comuni e delle comunita' montane si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 46/1998 e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei comuni e delle comunita' montane della Valle d'Aosta).».