Art. 43.
                      Modificazioni all'Art. 78
    1.  Al  comma  1 dell'Art. 78 della legge regionale n. 54/1998 la
parola «pari» e' soppressa.
    2.  Dopo il comma 3 dell'Art. 78 della legge regionale n. 54/1998
e' aggiunto il seguente:
    «3-bis.  Lo  statuto puo' prevedere che la giunta sia composta da
membri di diritto. In tal caso, lo statuto provvede ad individuarli o
a  stabilire i criteri per la loro individuazione da parte dei comuni
membri.».