Art. 43. Modificazioni all'Art. 78 1. Al comma 1 dell'Art. 78 della legge regionale n. 54/1998 la parola «pari» e' soppressa. 2. Dopo il comma 3 dell'Art. 78 della legge regionale n. 54/1998 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Lo statuto puo' prevedere che la giunta sia composta da membri di diritto. In tal caso, lo statuto provvede ad individuarli o a stabilire i criteri per la loro individuazione da parte dei comuni membri.».