Art. 47. Inserimento dell'Art. 81-ter 1. Dopo l'Art. 81-bis della legge regionale n. 54/1998, introdotto dall'Art. 46, e' inserito il seguente: «Art. 81-ter (Presidente della comunita' montana di cui all'Art. 75, comma 2). - 1. Esercita la funzione di presidente della comunita' montana uno dei membri del consiglio dei sindaci eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, entro trenta giorni dalle elezioni generali comunali. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le modalita' di elezione e di revoca del presidente sono stabilite dallo statuto. 3. Lo statuto della comunita' montana puo' prevedere la rotazione della presidenza tra i componenti del consiglio. 4. Il presidente rappresenta la comunita' montana, convoca e presiede il consiglio dei sindaci. 5. Lo statuto puo' prevedere che un vicepresidente, eletto con le modalita' stabilite per l'elezione del presidente, sostituisca il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.».