Art. 47.
                    Inserimento dell'Art. 81-ter
    1.   Dopo   l'Art.  81-bis  della  legge  regionale  n.  54/1998,
introdotto dall'Art. 46, e' inserito il seguente:
    «Art.  81-ter (Presidente della comunita' montana di cui all'Art.
75, comma 2). - 1. Esercita la funzione di presidente della comunita'
montana uno dei membri del consiglio dei sindaci eletto a maggioranza
assoluta  dei  componenti  del  consiglio,  entro trenta giorni dalle
elezioni generali comunali.
    2.  Fermo  restando  quanto disposto dal comma 1, le modalita' di
elezione e di revoca del presidente sono stabilite dallo statuto.
    3. Lo statuto della comunita' montana puo' prevedere la rotazione
della presidenza tra i componenti del consiglio.
    4.  Il  presidente  rappresenta  la  comunita' montana, convoca e
presiede il consiglio dei sindaci.
    5. Lo statuto puo' prevedere che un vicepresidente, eletto con le
modalita'  stabilite  per  l'elezione  del presidente, sostituisca il
presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.».