Art. 68.
              Disposizioni di interpretazione autentica
    1. Al comma 4 dell'Art. 117 della legge regionale n. 54/1998, per
«specifici   organi   del  comune»  si  intendono  esclusivamente  il
consiglio comunale e la giunta comunale.
    2. Al comma 1-ter dell'Art. 125 della legge regionale n. 54/1998,
introdotto  dall'Art.  9,  comma  4,  della legge regionale 3 gennaio
2000, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 2000/2002), per «specifici
organi  della  comunita'  montana»  si  intendono  esclusivamente  il
consiglio e la giunta della comunita' montana.