Art. 68. Disposizioni di interpretazione autentica 1. Al comma 4 dell'Art. 117 della legge regionale n. 54/1998, per «specifici organi del comune» si intendono esclusivamente il consiglio comunale e la giunta comunale. 2. Al comma 1-ter dell'Art. 125 della legge regionale n. 54/1998, introdotto dall'Art. 9, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 2000/2002), per «specifici organi della comunita' montana» si intendono esclusivamente il consiglio e la giunta della comunita' montana.