Art. 7. Inserimento dell'Art. 19-ter 1. Dopo l'Art. l9-bis della legge regionale n. 54/1998, introdotto dall'Art. 6, e' inserito il seguente: «Art. 19-ter (Presidenza del consiglio comunale). - 1. Il consiglio comunale e' presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio. Qualora previsto dallo statuto, il consiglio e' presieduto dal presidente del consiglio eletto tra i consiglieri. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attivita' del consiglio. 2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il presidente della Regione.».