Art. 7.
                    Inserimento dell'Art. 19-ter
    1.   Dopo   l'Art.  l9-bis  della  legge  regionale  n.  54/1998,
introdotto dall'Art. 6, e' inserito il seguente:
    «Art.  19-ter  (Presidenza  del  consiglio  comunale).  -  1.  Il
consiglio  comunale e' presieduto dal sindaco che provvede anche alla
convocazione  del  consiglio.  Qualora  previsto  dallo  statuto,  il
consiglio  e'  presieduto  dal  presidente del consiglio eletto tra i
consiglieri.  Al  presidente  del  consiglio sono attribuiti, tra gli
altri,  i  poteri  di  convocazione e di direzione dei lavori e delle
attivita' del consiglio.
    2.  In  caso  di  inosservanza degli obblighi di convocazione del
consiglio,  provvede,  previa  diffida  ad adempiere entro un congruo
termine, il presidente della Regione.».