Art. 10. Istituzione dell'albo regionale 1. E' istituito presso la giunta regionale, area generale di coordinamento assistenza sanitaria, settore fasce deboli, l'albo regionale delle RR.SS.AA. accreditate con l'indicazione della tipologia e l'albo regionale dei centri diurni per anziani e dei centri diurni Alzheimer. 2. Con successivo atto dell'assessorato alla sanita' e dell'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e' definito un modello di albo regionale con modalita' di registrazione delle caratteristiche delle strutture di cui al comma 1.