Art. 10.
                   Istituzione dell'albo regionale
    1.  E'  istituito  presso  la  giunta regionale, area generale di
coordinamento  assistenza  sanitaria,  settore  fasce  deboli, l'albo
regionale   delle   RR.SS.AA.  accreditate  con  l'indicazione  della
tipologia  e  l'albo  regionale  dei  centri diurni per anziani e dei
centri diurni Alzheimer.
    2.   Con   successivo   atto   dell'assessorato  alla  sanita'  e
dell'assessorato  alle politiche sociali della Regione Campania entro
centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  della presente legge e'
definito  un modello di albo regionale con modalita' di registrazione
delle caratteristiche delle strutture di cui al comma 1.