Art. 11. Accesso, piano di intervento personalizzato e dimissione dalle RR.SS.AA. 1. L'autorizzazione all'ingresso nella rete dei servizi e la conseguente presa in carico dell'assistito spetta alla UCAA distrettuale, integrata con la componente sociale secondo quanto disposto nei piani di zona ai sensi della legge n. 328/2000 e nei piani aziendali territoriali, PAT, e deve garantire la continuita' assistenziale e la integrazione dei momenti sociali e sanitari in base alle risultanze della VMD. 2. L'accesso dell'anziano alle RR.SS.AA. e' autorizzato dalla UOAA distrettuale, previa valutazione del grado di autosufficienza e di autonomia e l'accertamento dell'impossibilita' di provvedere ad altre forme di assistenza che ne consentono la permanenza al proprio domicilio. Spetta all'UOAA distrettuale la predisposizione di un piano di intervento personalizzato e la verifica dei risultati. 3. I criteri per il riconoscimento del bisogno di residenzialita' e le modalita' di accoglienza nella specifica struttura, definibile come eleggibilita', il modello tipo di piano di intervento personalizzato e le procedure di dimissione, previsti dalla VMD, da effettuarsi a cura della UOAA distrettuale, sono individuati con successivo atto dell'assessorato alla sanita' e dell'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Le modifiche dei piani d'intervento terapeutico-riabilitativo sono concordate dall'UOAA distrettuale per il necessario raccordo tra RR.SS.AA. ed ospedale di riferimento. 5. La dimissione dalla struttura e' a cura dell'UOAA distrettuale in relazione all'esito della programmata verifica, secondo i modi e i tempi previsti dal piano d'intervento personalizzato o per situazioni contingenti.