Art. 11.
Accesso,  piano  di  intervento  personalizzato  e  dimissione  dalle
                              RR.SS.AA.

    1.  L'autorizzazione  all'ingresso  nella  rete  dei servizi e la
conseguente   presa   in   carico  dell'assistito  spetta  alla  UCAA
distrettuale,  integrata  con  la  componente  sociale secondo quanto
disposto  nei  piani  di  zona ai sensi della legge n. 328/2000 e nei
piani  aziendali  territoriali,  PAT, e deve garantire la continuita'
assistenziale  e  la  integrazione  dei momenti sociali e sanitari in
base alle risultanze della VMD.
    2.  L'accesso  dell'anziano  alle  RR.SS.AA. e' autorizzato dalla
UOAA  distrettuale, previa valutazione del grado di autosufficienza e
di  autonomia  e  l'accertamento dell'impossibilita' di provvedere ad
altre  forme di assistenza che ne consentono la permanenza al proprio
domicilio.  Spetta  all'UOAA  distrettuale  la  predisposizione di un
piano di intervento personalizzato e la verifica dei risultati.
    3. I criteri per il riconoscimento del bisogno di residenzialita'
e  le  modalita' di accoglienza nella specifica struttura, definibile
come   eleggibilita',   il   modello  tipo  di  piano  di  intervento
personalizzato  e  le procedure di dimissione, previsti dalla VMD, da
effettuarsi  a  cura  della  UOAA  distrettuale, sono individuati con
successivo atto dell'assessorato alla sanita' e dell'assessorato alle
politiche  sociali  della  Regione  Campania  entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
    4.  Le modifiche dei piani d'intervento terapeutico-riabilitativo
sono concordate dall'UOAA distrettuale per il necessario raccordo tra
RR.SS.AA. ed ospedale di riferimento.
    5. La dimissione dalla struttura e' a cura dell'UOAA distrettuale
in relazione all'esito della programmata verifica, secondo i modi e i
tempi previsti dal piano d'intervento personalizzato o per situazioni
contingenti.