Art. 12.
                              Vigilanza
    1.  La  vigilanza  sulle  RR.SS.AA.  e'  esercitata dalla Regione
Campania,  dalle  AA.SS.LL. e dai comuni nell'ambito delle rispettive
competenze.
    2.   Con   successivo   atto   dell'assessorato  alla  sanita'  e
dell'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania, entro
centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente legge, e'
definito  un modello di regolamento di gestione, cui devono attenersi
le  RR.SS.AA.  iscritte  all'albo,  anche  al  fine della valutazione
quanti-qualitativa delle attivita'.