Art. 12. Vigilanza 1. La vigilanza sulle RR.SS.AA. e' esercitata dalla Regione Campania, dalle AA.SS.LL. e dai comuni nell'ambito delle rispettive competenze. 2. Con successivo atto dell'assessorato alla sanita' e dell'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' definito un modello di regolamento di gestione, cui devono attenersi le RR.SS.AA. iscritte all'albo, anche al fine della valutazione quanti-qualitativa delle attivita'.