Art. 13.
                      Oneri di spesa e tariffe
    1.  L'assessore alla sanita' e l'assessore alle politiche sociali
aggiornano  annualmente  con  apposita delibera, previa consultazione
delle  strutture  pubbliche  e  private  o  dei  loro  rappresentanti
sindacali  di  categoria,  le  diarie  giornaliere, differenziate per
gradi    di    autosufficienza,    lievemente    o   mediamente   non
autosufficiente,  gravemente o totalmente non autosufficiente, valide
per  le  RR.SS.AA. ad indirizzo geriatrico differenziate per grado di
autosufficienza  e  demenza,  per  i  centri  diurni  per  anziani ed
Alzheimer.
    2.  Sono  a  carico del fondo sanitario regionale tutti gli oneri
relativi  alle  prestazioni  sanitarie  a  rilevanza  sociale ed alle
prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria erogate
dalle  RR.SS.AA.  e  dai  centri  diurni per anziani ed Alzheimer, in
ottemperanza  a  quanto  disciplinato  dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del 14 febbraio 2001 concernente l'«Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie».
    3. Gli oneri relativi alle prestazioni di ospitalita' alberghiera
e  a  quelle  caratterizzatesi  come  prestazioni sociali a rilevanza
sanitaria  fornite dalle RR.SS.AA. e dai centri diurni per anziani ed
Alzheimer  sono di competenza dei comuni di residenza storica, ovvero
quella  all'atto  del  ricovero,  che  vi  adempiono in base a quanto
definito dai piani sociali di zona ed in applicazione delle modalita'
di  recepimento  dei  LEA  stabiliti con successivi provvedimenti. Le
AA.SS.LL.  di competenza sono tenute ai recuperi secondo le modalita'
suddette.
    4.  Agli  utenti  ospiti delle RR.SS.AA., e dei centri diurni per
anziani   ed  Alzheimer  e'  garantita  per  le  esigenze  di  natura
strettamente personale la conservazione di una quota di pensione o di
reddito di importo pari alla pensione sociale.
    5.  Nei  casi  di grave compromissione delle condizioni psichiche
degli  ospiti, le AA.SS.LL. promuovono la nomina di un tutore esterno
a  garanzia  della  gestione dei loro beni durante il periodo di loro
permanenza  nelle  RR.SS.AA.,  quando  la  permanenza e' stabile o si
prolunga nel tempo.