Art. 14.
Programma  di  realizzazione  delle  RR.SS.AA., e di riconversione di
          strutture pubbliche e private di ricovero e cura.

    1.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare   permanente,  in  correlazione  con  i  provvedimenti  di
riorganizzazione  della  rete  ospedaliera,  adotta  i  programmi  di
realizzazione  delle  RR.SS.AA. e ne definisce le relative modalita';
individua   nell'ambito  dei  presidi  ospedalieri  le  strutture  da
riconvertire  in  RR.SS.AA.,  con  le  modalita' indicate nella legge
23 ottobre  1985, n. 595 e nella legge n. 67/1988, articolo 20, e nei
successivi provvedimenti regionali di attuazione.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  alla  presente  legge, la giunta
regionale,  sentita  la competente commissione consiliare permanente,
puo'    autorizzare,   in   conformita'   delle   indicazioni   della
programmazione   regionale   e   con   priorita'   per  le  strutture
convenzionate,  in  tutto  o  in parte, la riconversione in RR.SS.AA.
delle   case   di   cura   che  ne  fanno  richiesta  entro  un  anno
dall'applicazione  della  presente  legge,  purche'  in  possesso dei
requisiti  prescritti,  fatto  salvo  quanto  stabilito  in  sede  di
regolamento attuativo per le RR.SS.AA. ubicate in centri storici o in
aree ad alta urbanizzazione.
    3.  Le  modalita'  di  applicazione per la realizzazione di nuove
strutture,  ampliamento o trasformazione di strutture gia' esistenti,
ed i tempi e le modalita' per l'adeguamento delle strutture sanitarie
pubbliche  e  private in esercizio, sono quelle di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, Art. 3, e della delibera
di giunta regionale della Campania del 7 agosto 2001, n. 3958.