Art. 14. Programma di realizzazione delle RR.SS.AA., e di riconversione di strutture pubbliche e private di ricovero e cura. 1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, in correlazione con i provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera, adotta i programmi di realizzazione delle RR.SS.AA. e ne definisce le relative modalita'; individua nell'ambito dei presidi ospedalieri le strutture da riconvertire in RR.SS.AA., con le modalita' indicate nella legge 23 ottobre 1985, n. 595 e nella legge n. 67/1988, articolo 20, e nei successivi provvedimenti regionali di attuazione. 2. Per le finalita' di cui alla presente legge, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, puo' autorizzare, in conformita' delle indicazioni della programmazione regionale e con priorita' per le strutture convenzionate, in tutto o in parte, la riconversione in RR.SS.AA. delle case di cura che ne fanno richiesta entro un anno dall'applicazione della presente legge, purche' in possesso dei requisiti prescritti, fatto salvo quanto stabilito in sede di regolamento attuativo per le RR.SS.AA. ubicate in centri storici o in aree ad alta urbanizzazione. 3. Le modalita' di applicazione per la realizzazione di nuove strutture, ampliamento o trasformazione di strutture gia' esistenti, ed i tempi e le modalita' per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in esercizio, sono quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, Art. 3, e della delibera di giunta regionale della Campania del 7 agosto 2001, n. 3958.