Art. 15. Norme transitorie 1. La determinazione della condizione di autosufficienza, ovvero di parziale o totale non autosufficienza, e' compito dell'UOAA distrettuale secondo la VMD individuata con successivo atto dell'assessorato alla sanita' e dell'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'Art. 11, comma 2. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture di cui alle leggi regionali n. 21/1989 e n. 17/1991, identificate nella tipologia di case protette, non accolgono ad alcun titolo quali nuovi ospiti anziani valutati non autosufficienti. parzialmente o totalmente, con le modalita' di cui al comma 1. 3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le strutture di cui alle leggi regionali n. 21/1989 e n. 17/1991. identificate nella tipologia di case protette non ospitano, ad alcun titolo, anziani valutati non autosufficienti, parzialmente o totalmente, con le modalita' di cui al comma 1, ma solo anziani totalmente autosufficienti, indipendentemente dalla data di istituzionalizzazione. 4. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge le strutture di cui alle leggi regionali n.21/1989 e n. 17/1991, identificate quali case protette, provvedono alla reiscrizione nell'albo regionale delle strutture residenziali per gli anziani pubbliche e private operanti nel territorio regionale, con le modalita' di cui alle leggi regionali n. 21/1989 e n. 17/1991, nelle altre tipologie di istituzionalizzazione riferite esclusivamente ai soggetti anziani totalmente autosufficienti - case albergo, case di riposo, comunita' alloggio. 5. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge non consentita l'iscrizione nell'albo di cui alle leggi regionali n.21/1989 e n. 17/1991 di strutture per anziani identificabili con la tipologia di case protette, in quanto le uniche deputate all'ospitalita' di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti sono le RR.SS.AA. identificate con la presente legge. 6. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono cancellate dalle due sezioni dell'albo tutte le strutture iscritte quali case protette, con inibizione assoluta alle attivita' istituzionali, revoca dell'autorizzazione e conseguente chiusura.