Art. 15.
                          Norme transitorie
    1.  La determinazione della condizione di autosufficienza, ovvero
di  parziale  o  totale  non  autosufficienza,  e'  compito dell'UOAA
distrettuale   secondo   la   VMD  individuata  con  successivo  atto
dell'assessorato  alla  sanita'  e  dell'assessorato  alle  politiche
sociali  della  Regione Campania entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'Art. 11, comma 2.
    2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le
strutture  di  cui  alle  leggi  regionali  n.  21/1989 e n. 17/1991,
identificate nella tipologia di case protette, non accolgono ad alcun
titolo  quali  nuovi  ospiti  anziani  valutati  non autosufficienti.
parzialmente o totalmente, con le modalita' di cui al comma 1.
    3.  Entro  un anno dall'entrata in vigore della presente legge le
strutture  di  cui  alle  leggi  regionali  n.  21/1989 e n. 17/1991.
identificate  nella tipologia di case protette non ospitano, ad alcun
titolo,   anziani   valutati   non  autosufficienti,  parzialmente  o
totalmente,  con  le  modalita'  di  cui  al comma 1, ma solo anziani
totalmente   autosufficienti,   indipendentemente   dalla   data   di
istituzionalizzazione.
    4.  Entro  diciotto  mesi  dall'entrata  in vigore della presente
legge  le  strutture  di  cui  alle  leggi  regionali  n.21/1989 e n.
17/1991,   identificate   quali   case   protette,   provvedono  alla
reiscrizione nell'albo regionale delle strutture residenziali per gli
anziani pubbliche e private operanti nel territorio regionale, con le
modalita'  di cui alle leggi regionali n. 21/1989 e n. 17/1991, nelle
altre  tipologie  di istituzionalizzazione riferite esclusivamente ai
soggetti  anziani  totalmente autosufficienti - case albergo, case di
riposo, comunita' alloggio.
    5.  Entro  diciotto  mesi  dall'entrata  in vigore della presente
legge  non  consentita  l'iscrizione  nell'albo  di  cui  alle  leggi
regionali   n.21/1989   e   n.   17/1991  di  strutture  per  anziani
identificabili con la tipologia di case protette, in quanto le uniche
deputate  all'ospitalita'  di  anziani  parzialmente o totalmente non
autosufficienti sono le RR.SS.AA. identificate con la presente legge.
    6.  Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente
legge  sono cancellate dalle due sezioni dell'albo tutte le strutture
iscritte  quali case protette, con inibizione assoluta alle attivita'
istituzionali, revoca dell'autorizzazione e conseguente chiusura.