Art. 16.
Organizzazione    e    funzionamento   di   RR.SS.AA.   e   strutture
                          semi-residenziali

    1.  Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  con  proprio atto, l'assessorato alla sanita' e l'assessorato
alle  politiche  sociali  della  Regione Campania fissano le linee di
indirizzo  per la organizzazione ed il funzionamento delle RR.SS.AA.,
e delle strutture semi-residenziali, nonche' i criteri e le modalita'
di accesso ad esse, in conformita' della legge regionale n. 32/1994.