Art. 16. Organizzazione e funzionamento di RR.SS.AA. e strutture semi-residenziali 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, l'assessorato alla sanita' e l'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania fissano le linee di indirizzo per la organizzazione ed il funzionamento delle RR.SS.AA., e delle strutture semi-residenziali, nonche' i criteri e le modalita' di accesso ad esse, in conformita' della legge regionale n. 32/1994.