Art. 2. Requisiti generali modalita' di accesso 1. Le RR.SS.AA., per anziani non autosufficienti e per disabili devono essere in possesso dei requisiti di carattere strutturale indicati in: a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semi-residenziali»; b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali. tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»; c) decreto ministeriale del 21 maggio 2001, n. 308. «Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma della legge 8 novembre 2000, n. 328, Art. 11»; d) delibera della giunta regionale della Campania del 7 agosto 2001, n. 3958 «Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private della Regione Campania. Approvazione delle procedure di autorizzazione». 2. Le RR.SS.AA. sono gestite secondo i criteri previsti dalla presente legge. 3. Le strutture semi-residenziali territoriali per anziani sono costituite dal centro diurno anziani. 4. L'azienda sanitaria locale ospita nel centro diurno per anziani soggetti che necessitano durante il giorno di interventi valutativi, diagnostici, terapeutici, riabilitativi, riattivativi e di risocializzazione. All'interno del centro diurno per anziani puo' essere attivato un centro diurno Alzheimer per pazienti affetti da demenza. Tutte le attivita' avvengono sulla base di programmi di breve, medio e lungo periodo all'unita' operativa - U.O. - di assistenza anziani distrettuale che gestisce la struttura. 5. Il centro diurno per anziani deve essere in possesso dei requisiti di carattere strutturale di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, del decreto ministeriale 21 maggio 1, n. 308, e della delibera di giunta regionale della Campania del 7 agosto 200l, n. 3958. in relazione ai bisogni dell'utenza, in conformita' della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, e successive modifiche, in ottemperanza al decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 229. 6. L'autorizzazione all'ingresso nella rete dei servizi e la conseguente presa in carico dell'assistito, su proposta del medico di medicina generale, previa valutazione multidimensionale - VMD - dell'unita' valutativa dimensionale - UVD - del distretto, integrata con la componente sociale, spetta all'U.O. di assistenza anziani distrettuale, come disposto nei piani di zona, ai sensi della legge n. 328/00 e nei piani attuativi territoriali - PAT -. 1. Le modalita' di accesso sono regolamentate da linee guida definite congiuntamente dall'assessorato alla sanita' e dall'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.