Art. 2.
               Requisiti generali modalita' di accesso
    1.  Le  RR.SS.AA., per anziani non autosufficienti e per disabili
devono  essere  in  possesso  dei  requisiti di carattere strutturale
indicati in:
      a) decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del
22 dicembre  1989  «Atto  di indirizzo e coordinamento dell'attivita'
amministrativa  delle  regioni  e  province  autonome  concernente la
realizzazione  di  strutture  sanitarie  residenziali per anziani non
autosufficienti   non   assistibili   a   domicilio   o  nei  servizi
semi-residenziali»;
      b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio
1997  «Approvazione  dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle
regioni  e  alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di
requisiti   strutturali.  tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private»;
      c) decreto   ministeriale   del   21 maggio   2001,   n.   308.
«Regolamento   concernente   i   requisiti   minimi   strutturali  ed
organizzativi  per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle
strutture  a  ciclo  residenziale  e  semiresidenziale, a norma della
legge 8 novembre 2000, n. 328, Art. 11»;
      d) delibera  della giunta regionale della Campania del 7 agosto
2001,  n. 3958 «Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi  minimi  per  l'autorizzazione  alla  realizzazione  ed
all'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  e  socio-sanitarie  delle
strutture  pubbliche  e  private della Regione Campania. Approvazione
delle procedure di autorizzazione».
    2.  Le  RR.SS.AA.  sono  gestite secondo i criteri previsti dalla
presente legge.
    3.  Le  strutture semi-residenziali territoriali per anziani sono
costituite dal centro diurno anziani.
    4.  L'azienda  sanitaria  locale  ospita  nel  centro  diurno per
anziani  soggetti  che  necessitano  durante  il giorno di interventi
valutativi,  diagnostici,  terapeutici, riabilitativi, riattivativi e
di  risocializzazione. All'interno del centro diurno per anziani puo'
essere  attivato  un  centro diurno Alzheimer per pazienti affetti da
demenza.  Tutte  le  attivita'  avvengono  sulla base di programmi di
breve,  medio  e  lungo  periodo  all'unita'  operativa  - U.O. -  di
assistenza anziani distrettuale che gestisce la struttura.
    5.  Il  centro  diurno  per  anziani  deve essere in possesso dei
requisiti  di  carattere strutturale di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  del  14  gennaio  1997,  del  decreto ministeriale
21 maggio  1,  n.  308,  e  della  delibera di giunta regionale della
Campania  del  7 agosto  200l,  n.  3958.  in  relazione  ai  bisogni
dell'utenza, in conformita' della legge regionale 3 novembre 1994, n.
32,  e  successive  modifiche, in ottemperanza al decreto legislativo
18 giugno 1999, n. 229.
    6.  L'autorizzazione  all'ingresso  nella  rete  dei servizi e la
conseguente presa in carico dell'assistito, su proposta del medico di
medicina   generale,  previa  valutazione  multidimensionale  - VMD -
dell'unita'  valutativa dimensionale - UVD - del distretto, integrata
con  la  componente  sociale,  spetta  all'U.O. di assistenza anziani
distrettuale,  come  disposto nei piani di zona, ai sensi della legge
n. 328/00 e nei piani attuativi territoriali - PAT -.
    1.  Le  modalita'  di  accesso  sono regolamentate da linee guida
definite    congiuntamente    dall'assessorato    alla    sanita'   e
dall'assessorato  alle politiche sociali della Regione Campania entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.