Art. 3.
                    Interventi sociali e sanitari
    1.  Se  non e' sostenibile la permanenza nel proprio domicilio di
un  anziano  ultrasessantacinquenne,  lo  stesso  e'  ospitato  nella
tipologia  piu' consona ai bisogni prevalenti, secondo le indicazioni
dell'U.O.  di  assistenza  anziani competente sulla base della VMD su
proposta del medico di medicina generale dell'assistito.
    2.  Tali  strutture sono differenziate in base alla condizione di
auto-sufficienza, nonche' di autonomia in:
      a) strutture sociali per anziani autosufficienti ai sensi delle
leggi regionali 18 ottobre 1989, n. 21 e 4 novembre 1991, n. 17;
      b) strutture    socio-sanitarie    assistenziali,    denominate
RR.SS.AA., per gli anziani non autosufficienti, organizzate in nuclei
autonomi  di massimo 20 ospiti, differenziati in base alla prevalente
connotazione del bisogno assistenziale.
    3.  Le  RR.SS.AA.  di cui al comma 2, lettera b) sostituiscono le
case protette di cui alle leggi regionali nn. 21/1989 e 17/1991.
    4.  Le  RR.SS.AA.  non  possono esistere all'interno di strutture
ospedaliere  pubbliche  o  private se non convertite completamente in
RR.SS.AA.  a  meno  che  il  plesso  non  dispone  di  una  struttura
completamente autonoma.