Art. 3. Interventi sociali e sanitari 1. Se non e' sostenibile la permanenza nel proprio domicilio di un anziano ultrasessantacinquenne, lo stesso e' ospitato nella tipologia piu' consona ai bisogni prevalenti, secondo le indicazioni dell'U.O. di assistenza anziani competente sulla base della VMD su proposta del medico di medicina generale dell'assistito. 2. Tali strutture sono differenziate in base alla condizione di auto-sufficienza, nonche' di autonomia in: a) strutture sociali per anziani autosufficienti ai sensi delle leggi regionali 18 ottobre 1989, n. 21 e 4 novembre 1991, n. 17; b) strutture socio-sanitarie assistenziali, denominate RR.SS.AA., per gli anziani non autosufficienti, organizzate in nuclei autonomi di massimo 20 ospiti, differenziati in base alla prevalente connotazione del bisogno assistenziale. 3. Le RR.SS.AA. di cui al comma 2, lettera b) sostituiscono le case protette di cui alle leggi regionali nn. 21/1989 e 17/1991. 4. Le RR.SS.AA. non possono esistere all'interno di strutture ospedaliere pubbliche o private se non convertite completamente in RR.SS.AA. a meno che il plesso non dispone di una struttura completamente autonoma.