Art. 5. Definizione 1. La RSA e' una struttura a valenza socio-sanitaria di tipo extra ospedaliero per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e non assistibili a domicilio attraverso l'assistenza domiciliare integrata o nei servizi semi residenziali-centri diurni. 2. Presupposto per la fruizione della RSA e' la comprovata mancanza, abituale o momentanea, di un idoneo supporto familiare, che consente di erogare a domicilio i trattamenti sanitari continui e l'assistenza necessaria ad anziani non autosufficienti, o la non idoneita' della abitazione. 3. La RSA e' il fulcro residenziale extra-ospedaliero dell'assistenza alla persona non autosufficiente. 4. La RSA attua i seguenti interventi: a) assistenza medicina generale; b) assistenza medico geriatrica a carattere di consulenza; c) assistenza infermieristica; d) assistenza riabilitativa; e) assistenza psicologica; f) consulenza e controllo dietologico; g) aiuto personale e di assistenza tutelare; h) riattivazione psico-sociale; i) attivita' di animazione, occupazionale. ludico-ricreativa e di integrazione e raccordo con l'ambiente familiare e sociale di origine. 5. La RSA realizza un livello medio di assistenza sanitaria-medica, infermieristica e riabilitativa, integrato da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiero, nonche' da una piena ospitalita' nell'arco delle ventiquattro ore con la possibilita' di occasioni sociali, ricreative ed occupazionali. 6. Le caratteristiche delle residenze sono correlate alla tipologia degli ospiti, al loro grado di dipendenza, alla potenzialita' ed ai tempi per il loro recupero psico-fisico.