Art. 5.
                             Definizione
    1.  La  RSA  e'  una  struttura a valenza socio-sanitaria di tipo
extra    ospedaliero    per    anziani   ultrasessantacinquenni   non
autosufficienti e non assistibili a domicilio attraverso l'assistenza
domiciliare integrata o nei servizi semi residenziali-centri diurni.
    2.  Presupposto  per  la  fruizione  della  RSA  e' la comprovata
mancanza, abituale o momentanea, di un idoneo supporto familiare, che
consente  di  erogare  a  domicilio i trattamenti sanitari continui e
l'assistenza  necessaria  ad  anziani  non  autosufficienti, o la non
idoneita' della abitazione.
    3.   La   RSA   e'   il   fulcro  residenziale  extra-ospedaliero
dell'assistenza alla persona non autosufficiente.
    4. La RSA attua i seguenti interventi:
      a) assistenza medicina generale;
      b) assistenza medico geriatrica a carattere di consulenza;
      c) assistenza infermieristica;
      d) assistenza riabilitativa;
      e) assistenza psicologica;
      f) consulenza e controllo dietologico;
      g) aiuto personale e di assistenza tutelare;
      h) riattivazione psico-sociale;
      i) attivita'  di animazione, occupazionale. ludico-ricreativa e
di  integrazione  e  raccordo  con  l'ambiente familiare e sociale di
origine.
    5.   La   RSA   realizza   un   livello   medio   di   assistenza
sanitaria-medica,  infermieristica  e  riabilitativa, integrato da un
livello  alto  di  assistenza tutelare ed alberghiero, nonche' da una
piena   ospitalita'   nell'arco   delle   ventiquattro   ore  con  la
possibilita' di occasioni sociali, ricreative ed occupazionali.
    6.   Le  caratteristiche  delle  residenze  sono  correlate  alla
tipologia   degli   ospiti,   al   loro  grado  di  dipendenza,  alla
potenzialita' ed ai tempi per il loro recupero psico-fisico.