Art. 7.
                 Tipologia strutturale e funzionale
    1.  Gli  aspetti  strutturali  e  funzionali delle RR.SS.AA. sono
disciplinati:
      a) a livello nazionale dal decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  22  dicembre  1989.  dalle linee guida sulle residenze
sanitarie assistenziali del Ministero della sanita' n. 1 del 31 marzo
1994  come  confermato  dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, Art. 3,
dal  decreto  del  Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, e
dal decreto ministeriale del 21 maggio 2001, n. 308;
      b) a livello regionale dalla delibera di giunta regionale della
Campania del 7 agosto 2001, n. 3958, e successive modifiche.
    2. Sono disciplinati, ai sensi della normativa di cui al comma 1,
in particolare, i seguenti aspetti:
      a) Standard   edilizi  -  La  RSA  e'  organizzata  secondo  un
determinato    modello    architettonico   prevede   il   superamento
organizzativo  ospedaliero  e  dei cronicari od ospizi per realizzare
una   piu'   qualificata   promozione   dell'autonomia   e   favorire
possibilita'  diversificate  di animazione con il necessario rispetto
delle seguenti caratteristiche:
        1) organizzazione per nuclei;
        2) area residenziale;
        3)  aree  di  servizio,  laboratori  e  spazi  per  attivita'
sociali:
        4)  articolazione  in  area  abitativa,  servizi  di  nucleo,
servizi  di  vita collettiva per l'intera struttura, servizi sanitari
per l'intera struttura, e servizi generali per l'intera struttura.
      b) Localizzazione  -  La  RSA,  in  relazione  alle particolari
esigenze  determinate dalle condizioni psicofisiche delle persone che
vi  trovano  accoglienza  e' preferibilmente localizzata in zone gia'
urbanizzate,  integrate  con il preesistente contesto o ben collegate
mediante  mezzi  pubblici  a  centri  urbani. al fine di evitare ogni
forma  di  isolamento,  difficolta'  di incontro con le famiglie e di
allontanamento  dall'ambito sociale di appartenenza. Sono incentivate
le  iniziative  di  ristrutturazione  o riconversione di edifici gia'
esistenti  localizzati  nei  centri  storici  o  in  spazi  verdi per
attivita' motorie e ricreative, per le quali possono essere previste,
in sede di regolamento attuativo, parametri strutturali migliorativi.
E'  possibile  la coesistenza con le strutture dei centri diurni e le
strutture per anziani autosufficienti.
      c) Standard  dimensionali - L'unita' base e' un modulo composto
da  venti posti per anziani non autosufficienti fino ad un massimo di
sei  moduli,  con  la  riserva di un modulo per la degenza a termine.
Possono  essere  previsti  specifici  dimensionamenti delle superfici
utili  nel  rispetto della normativa indicata nel comma 1. La RSA per
anziani  non  autosufficienti assume i seguenti connotati: in media 4
moduli  da  20-25  soggetti,  fino ad un massimo di 6 moduli o di 120
ospiti;  un  modulo,  ogni tre, anche di 10-15 posti residenziali, e'
riservato  alle  demenze.  La RSA puo' in ogni caso essere costituita
anche  da  due  sole  unita'  modulari.  Gli  ambienti abitativi sono
dimensionati per un numero di uno, due, o massimo di tre posti letto.
      d) Standard   qualitativi   -   Le  principali  caratteristiche
qualitative  da  rispettare  sono  la  fruibilita' e la flessibilita'
degli spazi; la concezione architettonica degli spazi con centralita'
delle aree comuni per ricreazione e socializzazione, la sicurezza, la
riservatezza  -  facile  orientamento,  la tecnologia innovativa e la
personalizzazione   degli   spazi   ad  uso  privato.  Tali  standard
strutturali prevedono variazioni per i moduli della demenza.
      e) Standard  gestionali,  il  personale  e' diviso in una prima
fascia  che si riferisce ai servizi generali inerenti le attivita' di
segreteria,  le attivita' di portineria, con la garanzia dell'accesso
alla   struttura  per  i  visitatori  in  un'ampia  fascia  temporale
giornaliera,  le attivita' di pulizia delle parti della struttura, la
preparazione  dei  pasti,  l'attivita'  di  lavanderia  e gli aspetti
generali.  La  seconda fascia del personale e' addetto all'assistenza
diretta  e  svolge le funzioni di assistenza di medicina generale, di
assistenza     infermieristica,    di    assistenza    riabilitativa,
conservazione  e recupero dell'autonomia, di assistenza alla persona,
di assistenza ricreativa ed occupazionale e di assistenza psicologica
e specialistica. L'assistenza di medicina generale e specialistica e'
l'accordata  con  le  competenti strutture del distretto sanitario di
riferimento dell'ASL.