Art. 9.
                    Accreditamento istituzionale
    1.   Tutte  le  strutture  previste  nella  presente  legge  sono
sottoposte  alla disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento
istituzionale  ai  sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modifiche della legge n. 328/2000.