Art. 11. Comitato tecnico per il settore agricolo 1. Per la valutazione delle domande di agevolazione e' istituito il comitato tecnico per il settore agricolo, con funzioni consultive. 2. Il comitato e' nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura in cui e' disposta la nomina ed e' composto da: a) il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di agricoltura, che lo presiede; b) i dirigenti preposti alle strutture provinciali competenti in materia di agricoltura; c) due ingegneri, dipendenti della provincia, esperti in materia di ingegneria civile; d) un architetto, dipendente della provincia, esperto in materia di urbanistica e tutela del paesaggio; e) un esperto in materia di economia aziendale; f) un esperto in materia di economia e politica agraria. 3. Con il provvedimento di nomina viene nominato anche il vicepresidente del comitato, scelto tra i componenti di cui al comma 2, lettera b). 4. Per i componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono nominati dei membri supplenti, che sostituiscono il titolare in caso d'impedimento o assenza. 5. I compiti di segreteria del comitato sono svolti da un dipendente in servizio presso le strutture competenti in materia di agricoltura, individuato dal dirigente generale del dipartimento.