Art. 11.
              Comitato tecnico per il settore agricolo
    1.  Per la valutazione delle domande di agevolazione e' istituito
il comitato tecnico per il settore agricolo, con funzioni consultive.
    2. Il comitato e' nominato dalla giunta provinciale per la durata
della legislatura in cui e' disposta la nomina ed e' composto da:
      a) il   dirigente   generale   del   dipartimento   provinciale
competente in materia di agricoltura, che lo presiede;
      b) i  dirigenti  preposti alle strutture provinciali competenti
in materia di agricoltura;
      c) due   ingegneri,  dipendenti  della  provincia,  esperti  in
materia di ingegneria civile;
      d) un   architetto,  dipendente  della  provincia,  esperto  in
materia di urbanistica e tutela del paesaggio;
      e) un esperto in materia di economia aziendale;
      f) un esperto in materia di economia e politica agraria.
    3.  Con  il  provvedimento  di  nomina  viene  nominato  anche il
vicepresidente  del comitato, scelto tra i componenti di cui al comma
2, lettera b).
    4.  Per i componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono
nominati  dei membri supplenti, che sostituiscono il titolare in caso
d'impedimento o assenza.
    5.  I  compiti  di  segreteria  del  comitato  sono  svolti da un
dipendente  in  servizio presso le strutture competenti in materia di
agricoltura, individuato dal dirigente generale del dipartimento.