Art. 15.
            Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni
    1.  La  liquidazione delle agevolazioni previste da questo titolo
e'    disposta    sulla   base   della   documentazione   comprovante
l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, degli acquisti e
delle attivita'.
    2.  Qualora  la  spesa  accertata  risulti  inferiore  alla spesa
ammessa   le   agevolazioni   concesse   sono   liquidate  in  misura
proporzionalmente ridotta.
    3. Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui
di  durata  superiore  a  dodici  mesi  e' erogato in rate semestrali
posticipate   in   corrispondenza   delle   scadenze   del  piano  di
ammortamento e in ogni caso dopo l'accertamento di cui al comma 1.
    4.  I  contributi  annui  costanti  sono  erogati direttamente al
beneficiario  o  all'istituto  di  credito da questi indicato in rate
semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno,  dopo  aver  provveduto  all'accertamento  di cui al comma 1. I
contributi   in   conto   capitale   sono   erogati  direttamente  al
beneficiario o all'istituto di credito da questi indicato.
    5.  La  liquidazione  delle  agevolazioni avviene contestualmente
alla loro concessione qualora:
      a) sia  determinata  l'identita'  del  creditore  e l'ammontare
esatto delle agevolazioni;
      b) sia   completamente   esaurita  l'istruttoria  e  non  siano
necessari  ulteriori  adempimenti di ordine tecnico o amministrativo,
ne'  sia  necessario  acquisire  altra  documentazione giustificativa
della spesa.