Art. 15. Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni 1. La liquidazione delle agevolazioni previste da questo titolo e' disposta sulla base della documentazione comprovante l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, degli acquisti e delle attivita'. 2. Qualora la spesa accertata risulti inferiore alla spesa ammessa le agevolazioni concesse sono liquidate in misura proporzionalmente ridotta. 3. Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui di durata superiore a dodici mesi e' erogato in rate semestrali posticipate in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento e in ogni caso dopo l'accertamento di cui al comma 1. 4. I contributi annui costanti sono erogati direttamente al beneficiario o all'istituto di credito da questi indicato in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, dopo aver provveduto all'accertamento di cui al comma 1. I contributi in conto capitale sono erogati direttamente al beneficiario o all'istituto di credito da questi indicato. 5. La liquidazione delle agevolazioni avviene contestualmente alla loro concessione qualora: a) sia determinata l'identita' del creditore e l'ammontare esatto delle agevolazioni; b) sia completamente esaurita l'istruttoria e non siano necessari ulteriori adempimenti di ordine tecnico o amministrativo, ne' sia necessario acquisire altra documentazione giustificativa della spesa.