Art. 2.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie
anche  attraverso  lo  strumento  delle  intese  istituzionali con il
governo  nazionale  e  degli  ulteriori strumenti attuativi, coordina
azioni  volte  alla promozione di un sistema di sicurezza ispirato al
principio   di  una  ordinata  e  civile  convivenza,  fondato  sulla
diffusione  della  cultura  della legalita', della integrazione e del
rispetto delle diversita'.
    2.  La Regione promuove azioni tese a contrastare la criminalita'
organizzata  e diffusa, sviluppando la cultura dell'appartenenza alla
comunita' e del rispetto delle sue regole democratiche.