Art. 2. F i n a l i t a' 1. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie anche attraverso lo strumento delle intese istituzionali con il governo nazionale e degli ulteriori strumenti attuativi, coordina azioni volte alla promozione di un sistema di sicurezza ispirato al principio di una ordinata e civile convivenza, fondato sulla diffusione della cultura della legalita', della integrazione e del rispetto delle diversita'. 2. La Regione promuove azioni tese a contrastare la criminalita' organizzata e diffusa, sviluppando la cultura dell'appartenenza alla comunita' e del rispetto delle sue regole democratiche.