Art. 3.
                        Compiti della Regione
    1.   La   Regione,   attraverso   la  collaborazione  permanente,
nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  con  lo Stato e gli enti
locali,  persegue condizioni ottimali di sicurezza delle citta' e del
territorio  extraurbano  e  di  tutela  dei  diritti di sicurezza dei
cittadini   nonche'  la  realizzazione  dei  servizi  integrativi  di
sicurezza e di tutela sociale.
    2.  E'  istituita la conferenza regionale per la promozione delle
politiche  integrate  di  sicurezza  delle  citta'  e  del territorio
regionale.   Il   presidente   della  giunta  regionale  presiede  la
conferenza,  la  convoca  periodicamente, in relazione alle tematiche
affrontate, invita a parteciparvi:
      a) le autorita' dello Stato competenti in materia;
      b) i presidenti delle commissioni consiliari competenti;
      c) i presidenti delle province;
      d) i  sindaci dei comuni capoluogo e rappresentanti degli altri
enti locali interessati;
      e) le organizzazioni sociali;
      f) un   rappresentante   dell'associazione   nazionale   comuni
d'Italia ANCI - ed un rappresentante della lega delle autonomie.
    3.  Nel  contesto di politiche volte ad incentivare la lotta alla
criminalita'   diffusa,  la  prevenzione,  il maggiore  presidio  del
territorio,   il   monitoraggio   dello  stato  della  sicurezza  nel
territorio  regionale  e  la  fruibilita'  dei servizi, la conferenza
esprime  valutazioni  su  piani e progetti finalizzati a migliorare e
potenziare  i  servizi  di polizia locale, a realizzare la formazione
degli addetti e ad ottimizzare metodi e strumenti operativi.
    4.  La  giunta  regionale,  sentito il consiglio delle autonomie,
acquisiti gli indirizzi della commissione consiliare regionale per la
lotta  alla  criminalita',  adotta  un  programma  di  azioni volte a
coordinare e sostenere:
      a) le   politiche  e  gli  interventi  regionali  e  locali  di
sicurezza   attraverso   il  raccordo  con  gli  organi  dello  Stato
responsabili delle politiche di contrasto della criminalita';
      b) le  amministrazioni  locali,  in forma singola ed associata,
nella   sperimentazione   di   politiche   integrate   di   sicurezza
privilegiando  gli  enti locali che realizzano forme di concertazione
con  altri  soggetti  pubblici,  istituiscono  forme di consultazione
stabile e svolgono azioni di partenariato con l'associazionismo ed il
volontariato.