Art. 4.
                       Compiti della provincia
    1.  Ai  fini  della formulazione del programma di cui all'art. 3,
ciascuna provincia promuove nell'ambito del proprio territorio:
      a) il  monitoraggio  dei  fenomeni sociali e culturali connessi
all'illegalita' organizzata e diffusa;
      b) l'acquisizione  di  tutti i dati utili ad una conoscenza del
territorio sotto il profilo della sicurezza;
      c) la   definizione,   attraverso  l'analisi  degli  indicatori
contenuti  nella  vigente  normativa  regionale, entro novanta giorni
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, dei parametri
relativi   alle   nozioni   di  densita'  turistica,  commerciale  ed
industriale di cui all'Art. 12, comma 2;
      d) le  iniziative  volte  all'analisi  di  tematiche specifiche
caratterizzanti il territorio;
      e) la formulazione di periodiche relazioni.
    2.  Le  province  nell'ambito  delle  proprie funzioni promuovono
attivita'  di formazione sociale e culturale per la prevenzione ed il
contrasto  dei  fenomeni  di  criminalita'  e  di devianza; convocano
periodiche  conferenze provinciali cui sono invitati gli enti locali,
le  autorita'  dello  Stato  competenti  in materia, i rappresentanti
della  scuola  e  dell'universita',  i  soggetti  privati,  le  parti
sociali, l'associazionismo ed il volontariato.