Art. 5.
                         I n t e r v e n t i
    1.  Per  la  realizzazione  del programma, di cui all'art. 3, nel
rispetto  degli  obiettivi e delle finalita' della presente legge, la
Regione:
      a) realizza attivita' di ricerca, documentazione, comunicazione
ed informazione:
      b) realizza  programmi regionali in collaborazione con gli enti
locali,  in  particolare  attraverso  lo  strumento dei protocolli di
intesa  stipulati  con  gli  stessi.  Tali  programmi  possono essere
realizzati   dagli   enti   locali   anche   in   collaborazione  con
l'associazionismo ed il volontariato;
      c) sostiene  le  amministrazioni  locali,  in  forma  singola o
associata,  nella  progettazione  tecnica  anche  in riferimento alle
politiche dell'Unione europea;
      d) favorisce,   attraverso   la   rete   delle   collaborazioni
istituzionali  ed  associative  nazionali  e  comunitarie  degli enti
locali, lo scambio di buone pratiche in materia di sicurezza urbana;
      e) sviluppa  azioni  di  formazione  anche attraverso la scuola
regionale  di  cui  all'art.  8,  acquisisce a tal fine, proposte dai
comuni  capoluogo  e  dalle province ed attua, anche di intesa con le
province, articolazioni dell'attivita' formativa nel territorio:
      f) assegna   contributi  alle  amministrazioni  locali  per  la
realizzazione  di  progetti  di  sicurezza  urbana  integrata  ed  in
particolar  modo  progetti  finalizzati  allo  sviluppo della cultura
della  legalita'  nel  rispetto  delle  finalita',  degli obiettivi e
secondo   le  priorita'  indicate  dagli  articoli  precedenti.  Tali
progetti  possono  essere  realizzati  anche  in  collaborazione  con
l'associazionismo  e  il  volontariato con enti e istituti culturali,
scientifici  ed  universitari.  I contributi sono assegnati fino alla
misura   massima   del  cinquanta  per  cento  delle  spese  ritenute
ammissibili,  con priorita' per quei progetti proposti da enti locali
in forma associata.