Art. 5. I n t e r v e n t i 1. Per la realizzazione del programma, di cui all'art. 3, nel rispetto degli obiettivi e delle finalita' della presente legge, la Regione: a) realizza attivita' di ricerca, documentazione, comunicazione ed informazione: b) realizza programmi regionali in collaborazione con gli enti locali, in particolare attraverso lo strumento dei protocolli di intesa stipulati con gli stessi. Tali programmi possono essere realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con l'associazionismo ed il volontariato; c) sostiene le amministrazioni locali, in forma singola o associata, nella progettazione tecnica anche in riferimento alle politiche dell'Unione europea; d) favorisce, attraverso la rete delle collaborazioni istituzionali ed associative nazionali e comunitarie degli enti locali, lo scambio di buone pratiche in materia di sicurezza urbana; e) sviluppa azioni di formazione anche attraverso la scuola regionale di cui all'art. 8, acquisisce a tal fine, proposte dai comuni capoluogo e dalle province ed attua, anche di intesa con le province, articolazioni dell'attivita' formativa nel territorio: f) assegna contributi alle amministrazioni locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata ed in particolar modo progetti finalizzati allo sviluppo della cultura della legalita' nel rispetto delle finalita', degli obiettivi e secondo le priorita' indicate dagli articoli precedenti. Tali progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con l'associazionismo e il volontariato con enti e istituti culturali, scientifici ed universitari. I contributi sono assegnati fino alla misura massima del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili, con priorita' per quei progetti proposti da enti locali in forma associata.