Art. 6. S t r u t t u r e 1. Per la definizione delle azioni nonche' per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 5, la Regione si avvale di: a) un comitato tecnico-consultivo per la polizia locale; b) una scuola regionale; c) una struttura amministrativa regionale dotata di adeguate risorse umane e tecniche, che costituisce centro di riferimento degli organismi di cui alle lettere a) e b).