Art. 6.
                          S t r u t t u r e
    1.  Per  la definizione delle azioni nonche' per la realizzazione
delle attivita' di cui all'art. 5, la Regione si avvale di:
      a) un comitato tecnico-consultivo per la polizia locale;
      b) una scuola regionale;
      c) una  struttura  amministrativa  regionale dotata di adeguate
risorse umane e tecniche, che costituisce centro di riferimento degli
organismi di cui alle lettere a) e b).