Art. 7.
                     Comitato tecnico-consultivo
    1.  Il  comitato  tecnico-consultivo  e'  composto dall'assessore
regionale delegato, che lo presiede, da undici esperti scelti, anche,
tra  i comandanti e gli ufficiali dei corpi di polizia locale nonche'
da almeno tre rappresentanti dei responsabili, dei comandanti e degli
agenti  individuati  dalle  rispettive organizzazioni professionali a
valenza  nazionale e da almeno un rappresentante dell'amministrazione
regionale.   Il   comitato   tecnico   consultivo  e'  integrato  dai
rappresentanti     delle     organizzazioni    sindacali maggiormente
rapprsentative a livello nazionale.
    2.  I  provvedimenti  di  nomina  e di revoca sono adottati dalla
giunta  regionale su proposta dell'assessore delegato con decreto del
Pesidente della Regione.
    3. Il comitato e' organo di consulenza della giunta regionale per
la   realizzazione   del  coordinamento  complessivo  delle  funzioni
inerenti la polizia amministrativa regionale e locale.
    4.  Il comitato opera sulla base degli indirizzi deliberati dalla
giunta  regionale e delle intese raggiunte in sede di consiglio delle
autonomie  finalizzati  all'elaborazione  di progetti regionali volti
alla  soluzione d specifiche problematiche concernenti le funzioni di
polizia locale e regionale.
    5.  La  struttura  amministrativa  regionale  competente,  di cui
all'art.  6,  lettera  c),  cura  i  compiti  di  supporto tecnico ed
organizzativo al comitato.
    6.  Nell'ambito  delle  proprie  attivita',  il  comitato convoca
trimestralmente  le  organizzazioni  sindacali  e  le associazioni di
categoria per le opportune forme di consultazione e confronto.