Art. 7. Comitato tecnico-consultivo 1. Il comitato tecnico-consultivo e' composto dall'assessore regionale delegato, che lo presiede, da undici esperti scelti, anche, tra i comandanti e gli ufficiali dei corpi di polizia locale nonche' da almeno tre rappresentanti dei responsabili, dei comandanti e degli agenti individuati dalle rispettive organizzazioni professionali a valenza nazionale e da almeno un rappresentante dell'amministrazione regionale. Il comitato tecnico consultivo e' integrato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rapprsentative a livello nazionale. 2. I provvedimenti di nomina e di revoca sono adottati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore delegato con decreto del Pesidente della Regione. 3. Il comitato e' organo di consulenza della giunta regionale per la realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni inerenti la polizia amministrativa regionale e locale. 4. Il comitato opera sulla base degli indirizzi deliberati dalla giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di consiglio delle autonomie finalizzati all'elaborazione di progetti regionali volti alla soluzione d specifiche problematiche concernenti le funzioni di polizia locale e regionale. 5. La struttura amministrativa regionale competente, di cui all'art. 6, lettera c), cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato. 6. Nell'ambito delle proprie attivita', il comitato convoca trimestralmente le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria per le opportune forme di consultazione e confronto.