(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28
                           febbraio 2003)
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione,  al  fine di promuovere la cultura di pace ed in
conformita'   ai   principi   costituzionali  ed  alle  dichiarazioni
internazionali,   riconosce   nella   solidarieta'   e   cooperazione
internazionale  gli  strumenti essenziali per il raggiungimento della
pace e dello sviluppo umano come diritti fondamentali dei popoli.
    2.  La Regione, nel rispetto della vigente legislazione nazionale
e  comunitaria,  nonche'  della  competenza  statale  in  materia  di
politica  estera  e  di  rapporti  internazionali,  contribuisce alla
salvaguardia   della  vita  umana,  al  soddisfacimento  dei  bisogni
primari,   all'autosufficienza   alimentare,  all'eliminazione  della
poverta',  alla  lotta  all'emarginazione sociale, alla promozione ed
alla  difesa  della  democrazia e dei diritti civili e politici, alla
valorizzazione delle risorse umane delle popolazioni dei paesi in via
di sviluppo e di quelli con economia in via di transizione.