Art. 2.
                     Tipologia degli interventi
    1.  La  Regione  per  le  finalita'  di cui all'Art. 1 promuove e
sostiene:
      a) le    attivita'    di    collaborazione    e    partenariato
internazionale;
      b) le attivita' di cooperazione internazionale;
      c) le  attivita' per la promozione della culturale della pace e
dei diritti umani;
      d) gli    interventi    di    emergenza   e   di   solidarieta'
internazionale.