Art. 2. Tipologia degli interventi 1. La Regione per le finalita' di cui all'Art. 1 promuove e sostiene: a) le attivita' di collaborazione e partenariato internazionale; b) le attivita' di cooperazione internazionale; c) le attivita' per la promozione della culturale della pace e dei diritti umani; d) gli interventi di emergenza e di solidarieta' internazionale.