Art. 3. Modalita' di intervento 1. La Regione, nell'ambito del piano triennale di cui all'Art. 9, coordina, promuove e sostiene le iniziative assunte dai soggetti pubblici e privati di cui all'Art. 11 operanti sul territorio regionale. 2. La Regione promuove iniziative e puo' partecipare a quelle attivate da altre regioni italiane. 3. La Regione, per il conseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1 e per regolamentare le iniziative di cooperazione con i paesi cooperanti e con quelli non appartenenti all'Unione Europea, puo' sottoscrivere intese con enti territoriali degli altri Stati nel rispetto della normativa statale.