Art. 4.
    Attivita' di collaborazione e di partenariato internazionale
    1.   Per   attivita'   di   collaborazione   e   di  partenariato
internazionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti volti a
favorire  lo  sviluppo sociale, economico e culturale delle comunita'
locali  mediante  l'interazione  tra  istituzioni  di  Stati diversi,
accordi di collaborazione e protocolli di intesa.
    2. In particolare, la Regione:
      a) promuove  la  partecipazione  e  sostiene le attivita' delle
associazioni   europee   costituite   tra   Regioni,   in   relazione
all'attivita'   dell'Unione   europea   e   del  Consiglio  d'Europa,
collabora,  alle iniziative delle associazioni e delle organizzazioni
internazionali  che  abbiano  come  finalita' il consolidamento della
pace e lo sviluppo dei diritti umani;
      b) promuove  gemellaggi  con  i  paesi in via di sviluppo e con
quelli  con  economia in via di transizione, favorisce gemellaggi tra
paesi  appartenenti  all'Unione  Europea  che  prevedono iniziative e
progetti  di  sostegno  ai  paesi  in via di sviluppo ed a quelli con
economia in via di transizione;
      c) promuove  e  sostiene  le  attivita'  di collaborazione e di
partenariato  internazionale nell'ambito dei programmi e dei progetti
dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali;
      d) sottoscrive  le  intese e gli accordi di collaborazione e di
partenariato  internazionale  con  governi ed istituzioni locali, nel
rispetto delle normative nazionali ed europee.