Art. 5. Attivita' di cooperazione internazionale 1. L'attivita' di cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo e' indirizzata al rafforzamento dei diritti civili, politici e del lavoro, allo sviluppo sostenibile, alla ricostruzione in seguito a calamita' e conflitti armati, al rispetto dei diritti fondamentali della persona in ogni eta' della vita. 2. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e delle organizzazioni non governative, favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione di tutti i soggetti della societa' marchigiana in sintonia con la cooperazione governativa e nell'ambito dei programmi di cooperazione dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali. Favorisce lo scambio reciproco delle informazioni, il coordinamento delle iniziative e la programmazione degli interventi per paese o area di intervento. 3. In particolare, le azioni progettuali riguardano: a) l'elaborazione di studi, la fornitura di attrezzature e servizi, la progettazione e costruzione di impianti ed infrastrutture, compresi quelli sanitari, e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati; b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attivita' di cooperazione internazionale; c) la formazione professionale e la promozione sociale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo coordinata con le attivita' svolte dai servizi sociali e dalle politiche di formazione e lavoro, anche al fine di favorirne il rientro nei paesi di origine; d) la realizzazione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale in paesi in via di sviluppo ed in quelli con economia in via di transizione; e) il sostegno al commercio equo e solidale; f) la promozione di esperienze di micro-credito per lo sviluppo in loco; g) la promozione e l'attuazione di azioni progettuali che favoriscano il miglioramento della condizione delle donne, dei bambini e dei disabili.