Art. 7. Interventi di emergenza e di solidarieta' internazionale 1. La Regione, pur riconoscendo l'unitarieta' degli interventi di cooperazione internazionale e promuovendo la programmazione ed il coordinamento degli stessi, destina una parte delle risorse regionali agli interventi di emergenza e solidarieta' internazionale di cui al comma 2. 2. La Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica estera, promuove, attua e sostiene iniziative di solidarieta' internazionale destinate a fronteggiare eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamita', siccita', carestie e carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature, personale specializzato sia volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati. 3. La Regione, nel caso di eventi di particolare gravita' che richiedano interventi immediati di assistenza medica e sanitaria alle popolazioni, puo' erogare finanziamenti in favore di associazioni di comprovata esperienza che provvedono direttamente a tali interventi. 4. La giunta regionale determina, in base alle risorse individuate dal piano annuale di cui all'Art. 10, le modalita' di attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonche' le modalita' di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3.