Art. 8.
                   Collocazione in aspettativa del
           personale regionale impiegato negli interventi
    1.  In  attuazione della lettera d) del comma 3 dell'Art. 5 e del
comma  2 dell'Art. 7, il personale dipendente dalla Regione impiegato
ai  fini  di  cui  alla  normativa  indicata puo' essere collocato in
aspettativa   senza   assegni,   ma   con   oneri   previdenziale  ed
assistenziali  a  carico  dell'Amministrazione regionale, la quale e'
tenuta al versamento degli oneri propri e di competenza del personale
interessato,  che  dovra' rifondere all'amministrazione quanto di sua
spettanza.
    2.  L'aspettativa  di  cui  sopra  fa  salvi  i benefici relativi
all'anzianita' di servizio.