Art. 8. Collocazione in aspettativa del personale regionale impiegato negli interventi 1. In attuazione della lettera d) del comma 3 dell'Art. 5 e del comma 2 dell'Art. 7, il personale dipendente dalla Regione impiegato ai fini di cui alla normativa indicata puo' essere collocato in aspettativa senza assegni, ma con oneri previdenziale ed assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale, la quale e' tenuta al versamento degli oneri propri e di competenza del personale interessato, che dovra' rifondere all'amministrazione quanto di sua spettanza. 2. L'aspettativa di cui sopra fa salvi i benefici relativi all'anzianita' di servizio.