Art. 2.
Modifica  dell'Art.  7  della  legge  regionale  7 aprile 1994, n. 15
«Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia».
    1.  Il comma 1, dell'Art. 7, della legge regionale 7 aprile l994,
n.   15   «Interventi   per   il  recupero,  la  conservazione  e  la
valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria
e nella Dalmazia» e' cosi' sostituito:
    «1.   La   giunta  regionale  provvede,  entro  i  trenta  giorni
successivi  al  ricevimento  della  proposta  formulata  dal comitato
permanente   ai   sensi  dell'Art.  6,  comma  1,  lettera  a),  alla
predisposizione del programma annuale degli interventi e lo trasmette
il consiglio regionale per l'approvazione entro il mese di marzo.».