Art. 2. Modifica dell'Art. 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 «Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia». 1. Il comma 1, dell'Art. 7, della legge regionale 7 aprile l994, n. 15 «Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia» e' cosi' sostituito: «1. La giunta regionale provvede, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della proposta formulata dal comitato permanente ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera a), alla predisposizione del programma annuale degli interventi e lo trasmette il consiglio regionale per l'approvazione entro il mese di marzo.».