(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
         Regione Emilia-Romagna n. 156 del 21 ottobre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  La  Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti
dagli  articoli  2,  4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione, in
attuazione   delle  finalita'  previste  dall'Art.  2  dello  statuto
regionale  ed  ispirandosi  ai principi previsti dalla legge 8 luglio
1998,  n.  230  (nuove  norme in materia di obiezione di coscienza) e
dalla  legge  6 marzo  2001,  n.  64 (istituzione del servizio civile
nazionale)  in  materia  di  servizio  civile,  nell'esercizio  delle
proprie   competenze   legislative,  ai  sensi  dell'Art.  117  della
costituzione,  detta  norme  per  lo sviluppo e la valorizzazione del
servizio  civile  nel  territorio  regionale.  A  questo  scopo viene
istituito  il  servizio  civile  regionale,  cosi'  come  definito  e
disciplinato nei successivi articoli.
    2.    La    presente   legge   si   conforma   alle   risoluzioni
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  (ONU)  e  del  Parlamento
europeo  in materia di obiezione di coscienza, servizio civile, corpi
civili di pace, cooperazione internazionale ed assistenza umanitaria.