(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 156 del 21 ottobre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione, in attuazione delle finalita' previste dall'Art. 2 dello statuto regionale ed ispirandosi ai principi previsti dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 (nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (istituzione del servizio civile nazionale) in materia di servizio civile, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, ai sensi dell'Art. 117 della costituzione, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale. A questo scopo viene istituito il servizio civile regionale, cosi' come definito e disciplinato nei successivi articoli. 2. La presente legge si conforma alle risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e del Parlamento europeo in materia di obiezione di coscienza, servizio civile, corpi civili di pace, cooperazione internazionale ed assistenza umanitaria.